| premesse brevemente le posizioni della dottrina e giurisprudenza
riguardo al tipo di sanzione processuale nell' ipotesi di omesso
avvertimento della facolta' di non rispondere, pur sottolineando
essere auspicabile de iure condendo la previsione di una nullita'
relativa, de iure condito data la tassativita' delle nullita', deve
accogliersi la tesi giurisprudenziale della mera irregolarita'
formale. peraltro, poiche' l' art. 78 comma 3 codice procedura penale
indica che l' interrogatorio, mezzo di difesa, ma anche di prova,
deve sempre svolgersi secondo determinate regole di lealta' e
correttezza, il concorso di questa e altre irregolarita' puo' far si'
che tale atto debba essere escluso dagli elementi probatori, non per
la lesione della difesa, ma perche' si e' verificato un atto non
conforme allo schema legale, tanto da doversi considerare come
inesistente. le sommarie informazioni di cui all' art. 225 bis codice
procedura penale possono essere assunte, fermo solo il diritto di
tacere, senza alcun obbligo della polizia giudiziaria di informare l'
imputato della facolta' di non rispondere. il che non deroga all'
art. 78, trattandosi di fattispecie diversa dall' interrogatorio, non
presupponente tale avviso, disciplinante dichiarazioni
processualmente non sussumibili pena la nullita' assoluta.
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