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128742
IDG790900430
79.09.00430 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alaimo giuseppe
sulla omissione dell' avvertimento all' imputato circa la facolta' di non rispondere
nota a cass. sez. vi pen. 15 ottobre 1976
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 676-681
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61013; d6131
premesse brevemente le posizioni della dottrina e giurisprudenza riguardo al tipo di sanzione processuale nell' ipotesi di omesso avvertimento della facolta' di non rispondere, pur sottolineando essere auspicabile de iure condendo la previsione di una nullita' relativa, de iure condito data la tassativita' delle nullita', deve accogliersi la tesi giurisprudenziale della mera irregolarita' formale. peraltro, poiche' l' art. 78 comma 3 codice procedura penale indica che l' interrogatorio, mezzo di difesa, ma anche di prova, deve sempre svolgersi secondo determinate regole di lealta' e correttezza, il concorso di questa e altre irregolarita' puo' far si' che tale atto debba essere escluso dagli elementi probatori, non per la lesione della difesa, ma perche' si e' verificato un atto non conforme allo schema legale, tanto da doversi considerare come inesistente. le sommarie informazioni di cui all' art. 225 bis codice procedura penale possono essere assunte, fermo solo il diritto di tacere, senza alcun obbligo della polizia giudiziaria di informare l' imputato della facolta' di non rispondere. il che non deroga all' art. 78, trattandosi di fattispecie diversa dall' interrogatorio, non presupponente tale avviso, disciplinante dichiarazioni processualmente non sussumibili pena la nullita' assoluta.
art. 78 comma 3 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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