| 128743 | |
| IDG790900431 | |
| 79.09.00431 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| d' ascola vincenzo
| |
| il dolo del tentativo: considerazioni sul rapporto tra fattispecie
oggettiva e fattispecie soggettiva
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. i pen. 21 novembre 1977
| |
| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 682-692
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d50102; d5011
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| il tentativo costituisce fattispecie caratterizzata si' dal richiamo
a norma di parte speciale fornente l' oggetto giuridico della tutela
penale, ma autonoma sul piano ontologico e sanzionatorio, formata da
elementi contenuti in entrambe le norme e finalizzata ad integrare le
ipotesi delittuose di parte speciale. dalla sintesi ne emerge la
tipicita'. la correlazione con l' art. 49 codice penale individua
nell' univocita' il requisito che con la idoneita' ne segna il limite
di punibilita'. poiche' il delitto tentato e' caratterizzato solo
avendosi riguardo agli elementi tipicizzati nella norma di parte
generale, l' idoneita' e l' univocita' sono elementi del fatto di
reato e come tali devono essere necessariamente investiti dal dolo e
quindi oggetto di rappresentazione in quanto facenti parte della
fattispecie oggettiva. se l' idoneita' non e' incompatibile col dolo
eventuale, altrettanto non puo' dirsi dell' univocita'. per
configurarsi il tentativo, l' agente dovra' essersi rappresentato i
propri atti come diretti in maniera certa ed indubbia alla
realizzazione del fatto di parte speciale: tale previsione esclude
proprio la rappresentazione di piu' risultati quali possibili
conseguenze della condotta e quindi la compatibilita' del dolo
eventuale col tentativo.
| |
| art. 43 c.p.
art. 49 c.p.
art. 56 c.p.
| |
| Ist. dir. penale - Univ. TO
| |