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128744
IDG790900432
79.09.00432 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marzaduri enrico
tutela della liberta' personale e divieto di scarcerazione dopo condanna non irrevocabile a pena detentiva
nota a cass. sez. i pen. 24 febbraio 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 693-713
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d611; d6226
il divieto di scarcerare l' imputato condannato alla carcerazione non in via definitiva, va interpretato piuttosto che letteralmente, in base al precetto costituzionale. nonostante vari temperamenti giurisprudenziali, solo dal 1972 la cassazione ha posto come presupposto insostituibile per l' applicazione del divieto di scarcerazione la legittimita' della custodia preventiva in atto. non cosi' per la vertenza annotata, che configura la sentenza di condanna non definitiva come titolo autonomo di custodia preventiva. e attua cosi' una sosta di presunzione assoluta "un indem portem" a carico dell' imputato, sottoposto illegittimamente a custodia preventiva. le prevalenze dell' interesse pubblico sulla liberta' dei singoli ingiustifica solo a seguito del suo accertato manifestarsi. del resto l' equiparazione delle sentenze non definitive di condanna al mandato di cattura obbligatorio fa partecipare quelle dei dubbi di costituzionalita' relativi a questo. vale in conclusione il principio: "l' art. 275 comma 1 codice procedura penale stabilisce il divieto di scarcerazione del solo imputato legittimamente detenuto". tale articolo incide sulle modalita' per il compito dei termini massimi di carcerazione preventiva. l' illegittimita' dello stato detentivo puo' essere sanata solo con l' emissione, se possibile, di un nuovo valido titolo restrittivo.
art. 13 cost. art. 235 c.p.p. art. 236 c.p.p. art. 246 c.p.p. art. 275 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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