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| IDG790900433 | |
| 79.09.00433 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de francesco giovannangelo
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| un problematico esempio di "clausola di riserva": i rapporti tra la
disciplina penale generale sul collocamento e il collocamento di
lavoratori a domicilio
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| nota a cass. sez. iii pen. 27 aprile 1978
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 714-721
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d721; d731
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| la cassazione, a differenza dei giudici di merito, ha ritenuto che
esista un concorso formale di reati, nel caso di reato di assunzione
di lavoratori a domicilio senza il tramite dell' ufficio di
collocamento, e analoga fattispecie prevista in generale per il
lavoro subordinato, dallo statuto dei lavoratori. appare invece piu'
giusto ritenere le 2 normative in rapporto di specialita'. in realta'
l' art. 13 comma 4 della legge speciale sul lavoro a domicilio
contiene una clausola di riserva, in conseguenza della quale pero' il
rinvio allo statuto dei lavoratori da' luogo a numerosi dubbi
interpretativi, riguardanti la pena "in concreto" comminabile
(ammenda o arresto). e' per ovviare a cio' che si potrebbe sostenere
esistente un concorso di reati tra l' art. 4 comma 3 della legge sul
lavoro a domicilio e l' art. 33 comma 12 dello statuto dei
lavoratori. in verita' una analisi rigorosa fa ritenere trovarsi in
presenza di un concorso apparente di norme. col che la normativa
speciale rimarrebbe pero' sostanzialmente lettera morta. percio' l'
intento di rafforzare la repressione di forme di violazioni che
conducono al "lavoro nero" (come l' assunzione occulata di lavoratori
a domicilio) andrebbe compiuta con formulazioni piu' rigorose. ad
esempio, la fattispecie sopra ricordata poteva essere configurata
come aggravante della fattispecie base contenuta nello statuto dei
lavoratori.
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| art. 33 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 38 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 4 l. 18 dicembre 1973, n. 877
art. 13 l. 18 dicembre 1973, n. 877
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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