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128746
IDG790900434
79.09.00434 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
aimonetto maria gabriella
ripensamenti in materia di costituzione della parte civile
nota a cass. sez. iv pen. 3 maggio 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 722-730
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6011; d60323
ci si riferisce a una decisione nella quale la cassazione ha stabilito che la revoca di ordinanza di rigetto della istanza di costituzione di parte civile, pur se nulla, non e' impugnabile, nel silenzio della legge. secondo le varie possibili opinioni in merito la distinzione tra ordinanze revocabili o non revocabili, ne discendono diverse soluzioni in merito alla revocabilita' dell' ordinanza che decide sulla costituzione di parte civile. per l' a. si devono distinguere vari tipi di ordinanze. saranno irrevocabili solo ordinanze pronunciate in fase preliminare al dibattimento. per tutti gli altri casi (analizzati dall' a.) vi puo' essere revoca, con modalita' diverse. per quanto riguarda l' impugnazione, essa e' possibile nelle ipotesi di ordinanze dibattimentali di ammissione della parte civile; ed e' devoluta alla cognizione del giudice superiore con la sola impugnazione della sentenza dipendente. per le ordinanze non suscettibili di riesame vale il rimedio ex art. 200 comma 2 codice di procedura penale.
art. 93 c.p.p. art. 190 c.p.p. art. 200 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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