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| IDG790900434 | |
| 79.09.00434 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| aimonetto maria gabriella
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| ripensamenti in materia di costituzione della parte civile
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| nota a cass. sez. iv pen. 3 maggio 1978
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 722-730
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6011; d60323
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| ci si riferisce a una decisione nella quale la cassazione ha
stabilito che la revoca di ordinanza di rigetto della istanza di
costituzione di parte civile, pur se nulla, non e' impugnabile, nel
silenzio della legge. secondo le varie possibili opinioni in merito
la distinzione tra ordinanze revocabili o non revocabili, ne
discendono diverse soluzioni in merito alla revocabilita' dell'
ordinanza che decide sulla costituzione di parte civile. per l' a. si
devono distinguere vari tipi di ordinanze. saranno irrevocabili solo
ordinanze pronunciate in fase preliminare al dibattimento. per tutti
gli altri casi (analizzati dall' a.) vi puo' essere revoca, con
modalita' diverse. per quanto riguarda l' impugnazione, essa e'
possibile nelle ipotesi di ordinanze dibattimentali di ammissione
della parte civile; ed e' devoluta alla cognizione del giudice
superiore con la sola impugnazione della sentenza dipendente. per le
ordinanze non suscettibili di riesame vale il rimedio ex art. 200
comma 2 codice di procedura penale.
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| art. 93 c.p.p.
art. 190 c.p.p.
art. 200 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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