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Documento


128747
IDG790900435
79.09.00435 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
brunelli roberto
sulla distinzione tra abuso innominato e interesse privato in atti d' ufficio
nota a trib. napoli sez. vi pen. 8 luglio 1976
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 731-743
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51113
la tesi secondo cui l' art. 324 codice penale sanziona un obbligo di astensione del pubblico ufficiale, porta da un lato all' incriminazione di situazioni nelle quali l' interesse pubblico sia stato ottimalmente conseguito, dall' altro a ridurre l' art. 323 ad ipotesi marginali. se il legislatore avesse voluto incriminare tale dovere lo avrebbe esplicitato, posto che la astensione e' comportamento piu' definito del prendere interesse. l' oggetto della tutela dell' art. 324 e' l' imparzialita'; analogamente per l' art. 323, perche' il favoritismo o il danneggiamento spezza l' equilibrio di aspettative e di trattamento dei privati. per il 324 invece e' a se stesso che il pubblico ufficiale garantisce una posizione di vantaggio, alterando il rapporto di uguaglianza, usufruendo della posizione di esclusivo privilegio. la demarcazione emerge strutturalmente, l' interesse nell' atto realizzandosi attraverso un abuso di poteri, mentre il diverso coefficiente psichico arretra la punibilita' del 324 rispetto al 323, richiedente dolo specifico. l' interesse deve essere "privato", ricomprendente anche l' interesse altrui, purche' in rapporto tale da personalizzare la stessa prospettiva di vantaggio con l' agente. in definitiva dovrebbero restare esclusi dal 324, per rientrare nel 323 codice penale, tutti i casi di "favoritismo".
art. 323 c.p. art. 324 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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