| 128747 | |
| IDG790900435 | |
| 79.09.00435 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| brunelli roberto
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| sulla distinzione tra abuso innominato e interesse privato in atti d'
ufficio
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| nota a trib. napoli sez. vi pen. 8 luglio 1976
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 731-743
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51113
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| la tesi secondo cui l' art. 324 codice penale sanziona un obbligo di
astensione del pubblico ufficiale, porta da un lato all'
incriminazione di situazioni nelle quali l' interesse pubblico sia
stato ottimalmente conseguito, dall' altro a ridurre l' art. 323 ad
ipotesi marginali. se il legislatore avesse voluto incriminare tale
dovere lo avrebbe esplicitato, posto che la astensione e'
comportamento piu' definito del prendere interesse. l' oggetto della
tutela dell' art. 324 e' l' imparzialita'; analogamente per l' art.
323, perche' il favoritismo o il danneggiamento spezza l' equilibrio
di aspettative e di trattamento dei privati. per il 324 invece e' a
se stesso che il pubblico ufficiale garantisce una posizione di
vantaggio, alterando il rapporto di uguaglianza, usufruendo della
posizione di esclusivo privilegio. la demarcazione emerge
strutturalmente, l' interesse nell' atto realizzandosi attraverso un
abuso di poteri, mentre il diverso coefficiente psichico arretra la
punibilita' del 324 rispetto al 323, richiedente dolo specifico. l'
interesse deve essere "privato", ricomprendente anche l' interesse
altrui, purche' in rapporto tale da personalizzare la stessa
prospettiva di vantaggio con l' agente. in definitiva dovrebbero
restare esclusi dal 324, per rientrare nel 323 codice penale, tutti i
casi di "favoritismo".
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| art. 323 c.p.
art. 324 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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