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| IDG790900436 | |
| 79.09.00436 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| padovani tullio
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| presunzione di pericolosita' e presunzione di infermita' nell' art.
222 c.p.
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| nota a ord. giudice istruttore pisa 18 febbraio 1978
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 744-753
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50202; d5050
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| l' art. 222 codice penale ricollega necessariamente il
proscioglimento per infermita' psichica al ricovero psichiatrico, ma
l' accertamento dell' infermita' si riferisce al momento di
commissione del fatto, mentre l' applicazione giudiziale avviene
necessariamente successivamente. si stabiliscono cosi' 2 presunzioni:
del persistere dell' infermita' accertata al momento di commissione
del reato anche al momento del giudizio e nel ricollegare a tale
presuntiva infermita' un giudizio di pericolosita'. ma se la legge
richiede un giudizio in concreto per la punibilita', non si vede come
poterne escludere uno analogo rivolto alla situazione attuale per l'
applicazione di misure di sicurezza. emerge la disparita' di
trattamento riservata all' infermo e al seminfermo di mente, che del
ricovero sono gli istituzionali destinatari, stretti nella duplice
presunzione dell' art. 222, e il trattamento che l' art. 223 comma 2
codice penale riserva al minore ultraquattordicenne non imputabile al
momento del fatto. analogamente per la valutazione di pericolosita':
se il venir meno dell' elemento sintomatico personale nel soggetto
non piu' minore giustifica un ridimensionamento degli effetti
automatici ricollegati alla presunzione, non si vede perche' analogo
fenomeno non operi per l' infermo di mente non piu' tale al momento
del giudizio, con un adeguamento alla nuova condizione personale.
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| art. 222 c.p.
art. 223 comma 2 c.p.
art. 3 comma 1 cost.
art. 32 comma 2 cost.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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