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128748
IDG790900436
79.09.00436 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
padovani tullio
presunzione di pericolosita' e presunzione di infermita' nell' art. 222 c.p.
nota a ord. giudice istruttore pisa 18 febbraio 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 744-753
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50202; d5050
l' art. 222 codice penale ricollega necessariamente il proscioglimento per infermita' psichica al ricovero psichiatrico, ma l' accertamento dell' infermita' si riferisce al momento di commissione del fatto, mentre l' applicazione giudiziale avviene necessariamente successivamente. si stabiliscono cosi' 2 presunzioni: del persistere dell' infermita' accertata al momento di commissione del reato anche al momento del giudizio e nel ricollegare a tale presuntiva infermita' un giudizio di pericolosita'. ma se la legge richiede un giudizio in concreto per la punibilita', non si vede come poterne escludere uno analogo rivolto alla situazione attuale per l' applicazione di misure di sicurezza. emerge la disparita' di trattamento riservata all' infermo e al seminfermo di mente, che del ricovero sono gli istituzionali destinatari, stretti nella duplice presunzione dell' art. 222, e il trattamento che l' art. 223 comma 2 codice penale riserva al minore ultraquattordicenne non imputabile al momento del fatto. analogamente per la valutazione di pericolosita': se il venir meno dell' elemento sintomatico personale nel soggetto non piu' minore giustifica un ridimensionamento degli effetti automatici ricollegati alla presunzione, non si vede perche' analogo fenomeno non operi per l' infermo di mente non piu' tale al momento del giudizio, con un adeguamento alla nuova condizione personale.
art. 222 c.p. art. 223 comma 2 c.p. art. 3 comma 1 cost. art. 32 comma 2 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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