Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


128773
IDG790900461
79.09.00461 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
albamonte adalberto
considerazioni in tema di illegittimita' costituzionale dell' art. 8 della legge 8 aprile 1974 n. 98 e riflessioni sul principio "tempus regit actum" nel processo penale
Giust. pen., an. 84 (1979), fasc. 6, pt. 3, pag. 348-352
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60700; d6145
l' a., osservato che l' art. 8 della legge 8 aprile 1974 n. 98 non fa che estendere la previsione di nullita' delle intercettazioni, sancita dall' art. 226 quinquies codice procedura penale, alle notizie ed immagini raccolte prima dell' entrata in vigore della legge stessa, puntualizza la ratio di quest' ultima norma. in primo luogo l' art. 226 quinquies si contrappone agli indirizzi prevalenti di dottrina e giurisprudenza nel considerare oggetto del libero convincimento anche le prove illecitamente raccolte. la disciplina di tale norma privilegia e tutela l' interesse del singolo uniformandosi alla pronuncia del 6 aprile 1973 n. 34 della corte costituzionale. la stessa corte, con ordinanza n. 656 del 1975, ha rilevato l' illegittimita' dell' art. 8 sotto 2 aspetti: il contrasto col principio del "tempus regit actum" (art. 112 costituzione) e con l' art. 3 costituzione ricollegando un diverso trattamento a seconda che insieme alle intercettazioni sono state o no, assunte anche prove diverse. l' a. ritiene che il principio del "tempus regit actum" e' mera direttiva per il legislatore, ma soprattutto che l' art. 8 non si pone in contrasto col principio in parola per la natura processuale dell' atto cui si riferisce. sostiene dunque l' inesistenza d' un contrasto coll' art. 112 costituzione e parimenti con l' art. 3 costituzione.
art. 3 cost. art. 112 cost. art. 226 quinquies c.p.p. c. cost. 6 aprile 1973, n. 34 ord. c. cost. 21 marzo 1975, n. 656 art. 8 l. 8 aprile 1974, n. 98 art. 11 disp. prel. c.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati