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| IDG790900461 | |
| 79.09.00461 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| albamonte adalberto
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| considerazioni in tema di illegittimita' costituzionale dell' art. 8
della legge 8 aprile 1974 n. 98 e riflessioni sul principio "tempus
regit actum" nel processo penale
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| Giust. pen., an. 84 (1979), fasc. 6, pt. 3, pag. 348-352
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60700; d6145
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| l' a., osservato che l' art. 8 della legge 8 aprile 1974 n. 98 non fa
che estendere la previsione di nullita' delle intercettazioni,
sancita dall' art. 226 quinquies codice procedura penale, alle
notizie ed immagini raccolte prima dell' entrata in vigore della
legge stessa, puntualizza la ratio di quest' ultima norma. in primo
luogo l' art. 226 quinquies si contrappone agli indirizzi prevalenti
di dottrina e giurisprudenza nel considerare oggetto del libero
convincimento anche le prove illecitamente raccolte. la disciplina di
tale norma privilegia e tutela l' interesse del singolo uniformandosi
alla pronuncia del 6 aprile 1973 n. 34 della corte costituzionale. la
stessa corte, con ordinanza n. 656 del 1975, ha rilevato l'
illegittimita' dell' art. 8 sotto 2 aspetti: il contrasto col
principio del "tempus regit actum" (art. 112 costituzione) e con l'
art. 3 costituzione ricollegando un diverso trattamento a seconda che
insieme alle intercettazioni sono state o no, assunte anche prove
diverse. l' a. ritiene che il principio del "tempus regit actum" e'
mera direttiva per il legislatore, ma soprattutto che l' art. 8 non
si pone in contrasto col principio in parola per la natura
processuale dell' atto cui si riferisce. sostiene dunque l'
inesistenza d' un contrasto coll' art. 112 costituzione e parimenti
con l' art. 3 costituzione.
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| art. 3 cost.
art. 112 cost.
art. 226 quinquies c.p.p.
c. cost. 6 aprile 1973, n. 34
ord. c. cost. 21 marzo 1975, n. 656
art. 8 l. 8 aprile 1974, n. 98
art. 11 disp. prel. c.c.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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