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128777
IDG790900465
79.09.00465 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
maestri angelo massimo
aspetti obiettivi e subiettivi della distrazione nel delitto di peculato
nota a app. bari 18 gennaio 1978
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 3, pt. 2, pag. 133-138
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51110
l' a. concorda con quella parte della dottrina che da' una interpretazione oggettiva alla distrazione nel delitto di peculato. infatti, la norma recita "a profitto proprio o di altri: e non gia' "al fine di trarre profitto": espressione, quest' ultima usualmente impiegata nelle ipotesi di dolo specifico. percio' l' art. 314 del codice penale non puo' comprendere anche quelle ipotesi in cui manchi la finalita' di trarre un profitto soggettivo. l' a. concorda, inoltre, con la sentenza annotata in quanto sostiene che se il pubblico ufficiale e' caduto in errore relativamente alla destinazione della cosa, ritenendo che quella destinazione fosse autorizzata da leggi o regolamenti, e' evidente il suo comportamento di buona fede e la conseguente esclusione, nel caso specifico, della figura del dolo nel delitto di peculato. l' esclusione del dolo non comporta anche l' esclusione dell' errore che e' (come sostenuto anche nella sentenza) rilevante.
art. 47 comma 2 c.p. art. 314 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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