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128778
IDG790900466
79.09.00466 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di francia andrea
la nuova lettura degli artt. 18 e 32 della legge sull' assicurazione obbligatoria
nota a pret. trento 16 maggio 1978 trib. trento 14 marzo 1978
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 77-82
d5350; d31650
appare eccessivo all' a. avere il tribunale di trento considerata manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell' art. 32 legge 990 del 1969, nei riguardi dell' art. 3 costituzione, atteso che quella norma commina per un debito non pagato, percio' illecito di diritto privato, una pena corporale quale l' arresto; ex art. 41 comma 2 costituzione tutte le imprese private (e non solo alcune, quali le compagnie di assicurazione) dovrebbero essere indirizzate ad una utilita' sociale, nell' interesse pubblico. l' a., inoltre, dopo alcune osservazioni critiche, rileva una acuta interpretazione, data dal pretore, della nuova formulazione dell' art. 18 legge 990 del 1969, quale risulta modificato dal decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39. con questa, l' assicuratore non puo' opporre al danneggiato che agisce direttamente verso di lui, eccezioni derivanti dal contratto, nei limiti dell' intero massimale, e non piu' dei minimi della polizza: percio' dato che l' assicurato, col mancato pagamento del premio, non crea un pericolo di mancato risarcimento del danno del terzo, tale mancato pagamento, come previsto dal succitato art. 32. non e' piu' considerato dalla legge nella qualita' di reato.
art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 32 l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 1901 c.c. art. 3 cost. art. 41 comma 2 cost. l. 26 febbraio 1977, n. 39
Ist. dir. penale - Univ. TO



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