| appare eccessivo all' a. avere il tribunale di trento considerata
manifestamente infondata la questione di illegittimita'
costituzionale dell' art. 32 legge 990 del 1969, nei riguardi dell'
art. 3 costituzione, atteso che quella norma commina per un debito
non pagato, percio' illecito di diritto privato, una pena corporale
quale l' arresto; ex art. 41 comma 2 costituzione tutte le imprese
private (e non solo alcune, quali le compagnie di assicurazione)
dovrebbero essere indirizzate ad una utilita' sociale, nell'
interesse pubblico. l' a., inoltre, dopo alcune osservazioni
critiche, rileva una acuta interpretazione, data dal pretore, della
nuova formulazione dell' art. 18 legge 990 del 1969, quale risulta
modificato dal decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in
legge 26 febbraio 1977, n. 39. con questa, l' assicuratore non puo'
opporre al danneggiato che agisce direttamente verso di lui,
eccezioni derivanti dal contratto, nei limiti dell' intero massimale,
e non piu' dei minimi della polizza: percio' dato che l' assicurato,
col mancato pagamento del premio, non crea un pericolo di mancato
risarcimento del danno del terzo, tale mancato pagamento, come
previsto dal succitato art. 32. non e' piu' considerato dalla legge
nella qualita' di reato.
| |