| non configura il reato di costituzione illegittima di disponibilita'
valutarie all' estero, la donazione in valuta estera effettuata senza
autorizzazione da un non residente, nella specie di deposito bancario
in stato estero a nome del donatario cittadino italiano. bene
tutelato dalle recenti, numerosissime norme penali valutarie e' l'
economia nazionale, tramite varie ipotesi di reato (riassunte dall'
a.) tendenti a limitare il noto fenomeno della "fuga dei capitali",
che, iniziato verso l' anno 1965, alla fine del boom economico, ha
assunto ultimamente enormi dimensioni, causa ed effetto dei fenomeni
di recessione ed inflazione. tale fuga di capitali puo' avvenire
mediante materiale trasferimento, tramite corrieri o
soprafatturazione delle importazioni e sottofatturazione delle
esportazioni; oppure con fittizi investimenti stranieri in italia, in
realta' con capitali italiani, o intestazioni a stranieri di fonti di
rendita o beni di consumo, cosi' da esportare gli utili. sia le
sanzioni amministrative, sia la normativa penale valutaria sono
apparse insufficienti: meglio e piu' difficile sarebbe eliminare le
cause di squilibrio generale. avendo i reati valutari natura
sostanziale, non costituira' violazione, come nella fattispecie
commentata, l' esportazione di assegni bancari o di conto corrente,
non idonei a trasferire all' estero i diritti in essi incorporati.
costituisce ipotesi delittuosa, residuale, onnicomprensiva di diversi
comportamenti, l' art. 2 comma 2 legge 23 dicembre 1976 n. 863, che
punisce la costituzione all' estero di disponibilita' valutarie senza
autorizzazioni.
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