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128780
IDG790900468
79.09.00468 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cerqua luigi domenico
cenni sulla legislazione penale valutaria e sul concetto di "disponibilita' valutarie"
nota a trib. torino 30 gennaio 1978
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 89-95
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5374
non configura il reato di costituzione illegittima di disponibilita' valutarie all' estero, la donazione in valuta estera effettuata senza autorizzazione da un non residente, nella specie di deposito bancario in stato estero a nome del donatario cittadino italiano. bene tutelato dalle recenti, numerosissime norme penali valutarie e' l' economia nazionale, tramite varie ipotesi di reato (riassunte dall' a.) tendenti a limitare il noto fenomeno della "fuga dei capitali", che, iniziato verso l' anno 1965, alla fine del boom economico, ha assunto ultimamente enormi dimensioni, causa ed effetto dei fenomeni di recessione ed inflazione. tale fuga di capitali puo' avvenire mediante materiale trasferimento, tramite corrieri o soprafatturazione delle importazioni e sottofatturazione delle esportazioni; oppure con fittizi investimenti stranieri in italia, in realta' con capitali italiani, o intestazioni a stranieri di fonti di rendita o beni di consumo, cosi' da esportare gli utili. sia le sanzioni amministrative, sia la normativa penale valutaria sono apparse insufficienti: meglio e piu' difficile sarebbe eliminare le cause di squilibrio generale. avendo i reati valutari natura sostanziale, non costituira' violazione, come nella fattispecie commentata, l' esportazione di assegni bancari o di conto corrente, non idonei a trasferire all' estero i diritti in essi incorporati. costituisce ipotesi delittuosa, residuale, onnicomprensiva di diversi comportamenti, l' art. 2 comma 2 legge 23 dicembre 1976 n. 863, che punisce la costituzione all' estero di disponibilita' valutarie senza autorizzazioni.
art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 art. 2 l. 23 dicembre 1976, n. 863
Ist. dir. penale - Univ. TO



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