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| IDG790900469 | |
| 79.09.00469 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ferrante umberto
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| delitto di cui all' art. 483 c.p. commesso da docenti universitari e
pena accessoria
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| nota a pret. torino 12 dicembre 1977
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 97-99
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d5033; d51523
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| la ratio della disciplina relativa alla concessione dell' assegno
speciale a docenti universitari (art. 12 decreto legge n. 580 del
1973), e l' uso generale fatto dalla pubblica amministrazione di
dichiarazioni del soggetto interessato, giustificano ampiamente la
conclusione che detta dichiarazione e' di verita' relativa a fatti
certi, come il reddito gia' conseguito nell' anno accademico
antecedente la dichiarazione, e non di intenzione, relativa ai futuri
supposti redditi. non e' corretta, nel caso di falsa dichiarazione
sul proprio reddito di lavoro privato, l' applicazione della pena
accessoria ex art. 31 codice penale (interdizione temporanea dai
pubblici uffici) a seguito della violazione dell' art. 483 codice
penale (falsita' ideologica del privato in atto pubblico). rendendo
tale dichiarazione un docente universitario non espleta attivita' di
pubblico ufficiale, perche' l' atto non costituisce esplicazione
dell' esercizio della funzione; a nulla rileva che i dati relativi
potessero essere utilizzati dall' autorita' amministrativa dell'
universita' a regolare meglio il lavoro universitario, potendo
favorire una indagine sulla disponibilita' dei docenti. inoltre
appare illegittima l' irrogazione della pena accessoria, non essendo
stata contestata l' aggravante dell' abuso dei poteri o violazione
dei doveri inerenti ad una particolare qualita' (art. 61 n. 9 codice
penale) posto che tale circostanza non e' di per se' elemento
costitutivo del reato di cui all' art. 483 codice penale.
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| art. 31 c.p.
art. 61 n. 9 c.p.
art. 483 c.p.
art. 12 d.l. 1 ottobre 1973, n. 580
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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