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| IDG790900470 | |
| 79.09.00470 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di ronza paolo
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| elemento probatorio, indizio e massime di esperienze
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| nota a trib. roma 7 dicembre 1977
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 116-128
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6140; d61402
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| per la cassazione il principio del libero convincimento del giudice
vanifica la distinzione tra indizi e prove, e "indizio" e' un
sillogismo in cui la premessa maggiore e' una massima di esperienza,
la premessa minore la circostanza indiziante, la conclusione la
dimostrazione del fatto oggetto della prova. per alcuni il ricorso al
ragionamento sillogistico deduttivo nel processo probatorio e'
astratto e semplicistico. d' altra parte il dato dell' esperienza non
va svalutato a priori: ma spesso si e' definita massima di esperienza
non l' "id quod semper necesse", ma l' "id quod plerumque accidit".
criteri di verosimiglianza ofrequenza non possono avere valore
probatorio. l' applicare la massima d' esperienza all' indizio non
toglie adesso il carattere di "dato intrinsecamente incerto". l' uso
dell' indizio dovrebbe essere esclusivamente quello di indirizzare le
indagini o determinare provvedimenti cautelativi, non quello di
fondare sentenze di condanna. anche se tali dubbi non fanno ritenere
auspicabile all' a., a differenza di altri, il ritorno a un sistema
di prove legali. meglio sarebbe un sistema legislativo di "regole
minime", di parametri fondamentali uniformi con funzione
garantistica: come la necessita' che la correlazione logica tra
indizio e fatto da accertare sia oltre che credibile, anche l' unica
possibile; occorre il divieto di ricorrere alle prove indiziarie,
quando sia possibile ricorrere ad altri mezzi di convincimento.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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