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128782
IDG790900470
79.09.00470 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di ronza paolo
elemento probatorio, indizio e massime di esperienze
nota a trib. roma 7 dicembre 1977
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 116-128
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6140; d61402
per la cassazione il principio del libero convincimento del giudice vanifica la distinzione tra indizi e prove, e "indizio" e' un sillogismo in cui la premessa maggiore e' una massima di esperienza, la premessa minore la circostanza indiziante, la conclusione la dimostrazione del fatto oggetto della prova. per alcuni il ricorso al ragionamento sillogistico deduttivo nel processo probatorio e' astratto e semplicistico. d' altra parte il dato dell' esperienza non va svalutato a priori: ma spesso si e' definita massima di esperienza non l' "id quod semper necesse", ma l' "id quod plerumque accidit". criteri di verosimiglianza ofrequenza non possono avere valore probatorio. l' applicare la massima d' esperienza all' indizio non toglie adesso il carattere di "dato intrinsecamente incerto". l' uso dell' indizio dovrebbe essere esclusivamente quello di indirizzare le indagini o determinare provvedimenti cautelativi, non quello di fondare sentenze di condanna. anche se tali dubbi non fanno ritenere auspicabile all' a., a differenza di altri, il ritorno a un sistema di prove legali. meglio sarebbe un sistema legislativo di "regole minime", di parametri fondamentali uniformi con funzione garantistica: come la necessita' che la correlazione logica tra indizio e fatto da accertare sia oltre che credibile, anche l' unica possibile; occorre il divieto di ricorrere alle prove indiziarie, quando sia possibile ricorrere ad altri mezzi di convincimento.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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