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| IDG790900471 | |
| 79.09.00471 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| giampietro pasquale
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| la disciplina penale degli scarichi produttivi immessi in pubbliche
fognature
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| nota a pret. tarcento 18 novembre 1977
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 130-143
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d539
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| posto che l' art. 1 lett. a della legge 319 del 1976 parla di
scarichi inquinanti anche in fognature, mentre al contrario esse non
sono menzionate nell' art. 21 comma 1 tra gli altri corpi ricettori
nei quali il recapito di scarichi richiede la domanda di
autorizzazione, la decisione del pretore di estendere anche a questo
tipo di evacuazione la sanzione penale di cui all' art. 21 comma 2,
anche se ispirata a criteri di equita', e' criticabile (stante anche
il richiamo interno a detto articolo). non si tratta di svista
legislativa: si e' voluta scientemente ridurre l' area di
perseguibilita' penale derivante da assenza di domande di
autorizzazione allo scarico, escludendo gli scarichi delle pubbliche
fognature. la norma e' insuscettibile di interpretazione analogica,
ma e' di dubbia costituzionalita'. solo le acque ad uso
specificamente industriale vanno sottoposte alla disciplina propria
degli scarichi industriali: non cosi' per le acque mete oriche e di
raffreddamento. il reato di cui all' art. 25 (aumento anche
temporaneo dell' inquinamento) e' difficilmente contestabile,
mancando spesso rilievi precedenti di raffronto. l' a. studia altre
questioni collaterali, e rileva quali contravvenzioni in argomento
siano sanate dal provvedimento di al decreto del presidente della
repubblica n. 413 del 1978.
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| art. 1 l. 10 maggio 1976, n. 319
art. 15 l. 10 maggio 1976, n. 319
art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319
art. 25 l. 10 maggio 1976, n. 319
art. 26 l. 10 maggio 1976, n. 319
art. 650 c.p.
d.p.r. 4 agosto 1978, n. 413
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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