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128783
IDG790900471
79.09.00471 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giampietro pasquale
la disciplina penale degli scarichi produttivi immessi in pubbliche fognature
nota a pret. tarcento 18 novembre 1977
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 130-143
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d539
posto che l' art. 1 lett. a della legge 319 del 1976 parla di scarichi inquinanti anche in fognature, mentre al contrario esse non sono menzionate nell' art. 21 comma 1 tra gli altri corpi ricettori nei quali il recapito di scarichi richiede la domanda di autorizzazione, la decisione del pretore di estendere anche a questo tipo di evacuazione la sanzione penale di cui all' art. 21 comma 2, anche se ispirata a criteri di equita', e' criticabile (stante anche il richiamo interno a detto articolo). non si tratta di svista legislativa: si e' voluta scientemente ridurre l' area di perseguibilita' penale derivante da assenza di domande di autorizzazione allo scarico, escludendo gli scarichi delle pubbliche fognature. la norma e' insuscettibile di interpretazione analogica, ma e' di dubbia costituzionalita'. solo le acque ad uso specificamente industriale vanno sottoposte alla disciplina propria degli scarichi industriali: non cosi' per le acque mete oriche e di raffreddamento. il reato di cui all' art. 25 (aumento anche temporaneo dell' inquinamento) e' difficilmente contestabile, mancando spesso rilievi precedenti di raffronto. l' a. studia altre questioni collaterali, e rileva quali contravvenzioni in argomento siano sanate dal provvedimento di al decreto del presidente della repubblica n. 413 del 1978.
art. 1 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 15 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 25 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 26 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 650 c.p. d.p.r. 4 agosto 1978, n. 413
Ist. dir. penale - Univ. TO



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