Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


128784
IDG790900472
79.09.00472 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrante umberto
la figura giuridica del medico esercente in casa di cura privata, convenzionata con l' i.n.a.m., in relazione alla nozione di pubblico ufficiale
nota a trib. avellino 16 giugno 1977
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 144-148
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51111; d544
un soggetto deve essere considerato pubblico ufficiale non in base alla sua situazione soggettiva o all' ufficio di appartenenza, ma in base al criterio oggettivo dall' attivita' da lui concretamente svolta. e' semplicistico ritenere che il medico non convenzionato, esercente attivita' sanitaria a favore di lavoratori mutuati in clinica privata convenzionata, sia pubblico ufficiale. la distinzione tra "pubblica funzione" e "pubblico servizio" e' incertissima. va detto che non sempre ove vi e' attivita' diretta a realizzare un fine pubblico, vi e' necessariamente una pubblica funzione: il fine di pubblico interesse e' comune alla pubblica funzione e al pubblico servizio, ed e' incerto quale dimensione debba attribuirsi all' inam. per l' a., un medico che, in una clinica privata convenzionata con l' inam, presta la sua opera professionale a favore degli assistiti dall' ente e' incaricato di pubblico servizio. assumono rilevanza i 2 elementi della potesta' certificativa e del potere autoritativo. non si puo' parlare in tale fattispecie di potere autoritativo, e con difficolta' di potere certificativo. si deve peraltro prendere atto della tendenza ad estendere la qualifica di pubblico ufficiale a chiunque realizza "i fini etico-politici della pubblica amministrazione".
art. 317 c.p. art. 357 n. 2 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati