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| IDG790900472 | |
| 79.09.00472 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ferrante umberto
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| la figura giuridica del medico esercente in casa di cura privata,
convenzionata con l' i.n.a.m., in relazione alla nozione di pubblico
ufficiale
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| nota a trib. avellino 16 giugno 1977
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 144-148
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51111; d544
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| un soggetto deve essere considerato pubblico ufficiale non in base
alla sua situazione soggettiva o all' ufficio di appartenenza, ma in
base al criterio oggettivo dall' attivita' da lui concretamente
svolta. e' semplicistico ritenere che il medico non convenzionato,
esercente attivita' sanitaria a favore di lavoratori mutuati in
clinica privata convenzionata, sia pubblico ufficiale. la distinzione
tra "pubblica funzione" e "pubblico servizio" e' incertissima. va
detto che non sempre ove vi e' attivita' diretta a realizzare un fine
pubblico, vi e' necessariamente una pubblica funzione: il fine di
pubblico interesse e' comune alla pubblica funzione e al pubblico
servizio, ed e' incerto quale dimensione debba attribuirsi all' inam.
per l' a., un medico che, in una clinica privata convenzionata con l'
inam, presta la sua opera professionale a favore degli assistiti
dall' ente e' incaricato di pubblico servizio. assumono rilevanza i 2
elementi della potesta' certificativa e del potere autoritativo. non
si puo' parlare in tale fattispecie di potere autoritativo, e con
difficolta' di potere certificativo. si deve peraltro prendere atto
della tendenza ad estendere la qualifica di pubblico ufficiale a
chiunque realizza "i fini etico-politici della pubblica
amministrazione".
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| art. 317 c.p.
art. 357 n. 2 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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