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| IDG790900473 | |
| 79.09.00473 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pizzorno angelo
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| sulla responsabilita' penale dell' esercente la vendita di prodotti
di gelateria contaminati da microrganismi patogeni
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| nota a pret. san dona' di piave 24 maggio 1977
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 149-152
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d531; d51412
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| nonostante il giro di affari proprio dei prodotti di gelateria, e la
notevole suscettibilita' di inquinamento di questi, la legislazione
specifica e' molto generica. manca nella legge una definizione
tecnico-giuridica del termine "gelato". la giurisprudenza lo ha
definito "preparato particolare, ottenuto dal congelamento di una
soluzione acquosa di sciroppi di frutta o creme di latte, al quale
normalmente si aggiungono altri ingredienti per determinarne ed
esaltarne il gusto". la presenza, in prodotti a bassa temperatura, di
salmonella e' frequente (anche in prodotti congelati dopo 30 mesi): i
metodi tradizionali di cottura sembrano pero' sufficienti ad
eliminarla. il contagio puo' avvenire attraverso l' azione per
contatto di portatori sani; nel caso in specie si e' ritenuto che le
materie prime, essendo contagiate precedentemente, senza condotta
positiva dell' esercente, esso tuttavia e' responsabile, pur nell'
assenza di segni esteriori di alterazione delle merci, stante la
"mancata revisione del risultato prevedibile". dato il particolare
tipo di azione della salmonella, il reato ascrivibile sarebbe piu'
propriamente quello alla lett. c di cui all' art. 5 della legge 283
del 1962 (eccesso di carica microbica).
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| r.d. 3 agosto 1890, n. 7045
art. 444 c.p.
art. 5 l. 30 aprile 1962, n. 283
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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