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128785
IDG790900473
79.09.00473 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pizzorno angelo
sulla responsabilita' penale dell' esercente la vendita di prodotti di gelateria contaminati da microrganismi patogeni
nota a pret. san dona' di piave 24 maggio 1977
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 149-152
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d531; d51412
nonostante il giro di affari proprio dei prodotti di gelateria, e la notevole suscettibilita' di inquinamento di questi, la legislazione specifica e' molto generica. manca nella legge una definizione tecnico-giuridica del termine "gelato". la giurisprudenza lo ha definito "preparato particolare, ottenuto dal congelamento di una soluzione acquosa di sciroppi di frutta o creme di latte, al quale normalmente si aggiungono altri ingredienti per determinarne ed esaltarne il gusto". la presenza, in prodotti a bassa temperatura, di salmonella e' frequente (anche in prodotti congelati dopo 30 mesi): i metodi tradizionali di cottura sembrano pero' sufficienti ad eliminarla. il contagio puo' avvenire attraverso l' azione per contatto di portatori sani; nel caso in specie si e' ritenuto che le materie prime, essendo contagiate precedentemente, senza condotta positiva dell' esercente, esso tuttavia e' responsabile, pur nell' assenza di segni esteriori di alterazione delle merci, stante la "mancata revisione del risultato prevedibile". dato il particolare tipo di azione della salmonella, il reato ascrivibile sarebbe piu' propriamente quello alla lett. c di cui all' art. 5 della legge 283 del 1962 (eccesso di carica microbica).
r.d. 3 agosto 1890, n. 7045 art. 444 c.p. art. 5 l. 30 aprile 1962, n. 283
Ist. dir. penale - Univ. TO



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