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128790
IDG790900478
79.09.00478 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazza leonardo
comunicazione giudiziaria e sequestro di pellicola cinematografica oscena
nota a decr. proc. gen. rep. l' aquila 14 marzo 1978
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 413-418
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6120; d6144
l' introduzione dell' istituto dell' avviso di procedimento, (legge n. 32 del 1969) poi denominata comunicazione giudiziaria (legge n. 773 del 1972), e l' elaborazione successiva di dottrina e giurisprudenza non ha chiarito ancora il momento e gli atti per cui vi e' obbligo di comunicazioni. il disposto "sin dal primo atto di istruzione" non chiarisce ne' quali essi siano ne' l' applicabilita' dell' istituto a quelli atti urgenti (perquisizione, ispezione, sequestri) per i quali l' istanza garantista si scontra con la necessita' del fattore sorpresa. occorrera' far ricorso al concetto di "equipollenza" e ritenere percio' che il decreto di sequestro valga come comunicazione giudiziaria, ove contenga beninteso gli elementi suoi propri: in assenza di questi si avra' nullita' assoluta. per certuni il decreto di archiviazione ha natura giuridica analoga alla sentenza istruttoria di proscioglimento: per riaprire l' istruzione occorrera' un formale provvedimento di revoca. per altri (come la suprema corte) il decreto di archiviazione non ha alcuna efficacia vincolante, e ben si potra' avere, a differenza che a seguito di sentenza istruttoria di proscioglimento, un nuovo sequestro preventivo. i rapporti tra censura e attivita' giudiziaria penale necessitano di una riforma, secondo il criterio costituzionale della "adeguatezza", in particolare in tema di nullaosta amministrativo, responsabilita' personale e sequestro.
art. 304 c.p.p. art. 390 c.p.p. art. 8 l. 5 dicembre 1969, n. 32 art. 9 l. 5 dicembre 1969, n. 32 art. 3 l. 5 dicembre 1972, n. 773 art. 21 comma 6 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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