Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


128791
IDG790900479
79.09.00479 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
assumma bruno
un nuovo profilo di costituzionalita' della disciplina del perdono giudiziale
nota a ord. trib. min. roma 8 marzo 1978
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 419-423
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50416
largo seguito ha un indirizzo interpretativo per il quale la disciplina del perdono giudiziale viene ad essere interpretata attraverso la trasposizione della disciplina della sospensione condizionale della pena nella quale viene ravvisata la medesima ratio, ovvero la preferenza attribuita alla finalita' preventiva piu' che repressiva, verso il colpevole primario. in realta' la rilevanza attribuita alla recidiva nella concessione della condizionale non e' egualmente rapportabile al perdono giudiziale. nel caso in esame si e' ritenuta non infondata la questione di legittimita' ex art. 3 costituzione, nel disposto degli artt. 169 comma 3 e 164 comma 1 codice penale, per i quali non e' possibile concedere il perdono giudiziale a chi ha riportato una pena detentiva per delitto, se essa si riferisce a reati commessi dopo il diciottesimo anno di eta'. anche la corte costituzionale, in casi simili, ha ritenuto che la concessione del beneficio non deve essere subordinata a una circostanza contingente, quale la piu' rapida definizione del processo per il reato successivamente commesso. la condanna precedente incide presuntivamente sulla valutazione della violazione successiva. tale ratio non appare nel caso in cui la condanna si riferisca a fatto posteriore a quello in giudizio.
art. 3 cost. art. 164 c.p. art. 169 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati