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| IDG790900479 | |
| 79.09.00479 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| assumma bruno
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| un nuovo profilo di costituzionalita' della disciplina del perdono
giudiziale
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| nota a ord. trib. min. roma 8 marzo 1978
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 419-423
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50416
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| largo seguito ha un indirizzo interpretativo per il quale la
disciplina del perdono giudiziale viene ad essere interpretata
attraverso la trasposizione della disciplina della sospensione
condizionale della pena nella quale viene ravvisata la medesima
ratio, ovvero la preferenza attribuita alla finalita' preventiva piu'
che repressiva, verso il colpevole primario. in realta' la rilevanza
attribuita alla recidiva nella concessione della condizionale non e'
egualmente rapportabile al perdono giudiziale. nel caso in esame si
e' ritenuta non infondata la questione di legittimita' ex art. 3
costituzione, nel disposto degli artt. 169 comma 3 e 164 comma 1
codice penale, per i quali non e' possibile concedere il perdono
giudiziale a chi ha riportato una pena detentiva per delitto, se essa
si riferisce a reati commessi dopo il diciottesimo anno di eta'.
anche la corte costituzionale, in casi simili, ha ritenuto che la
concessione del beneficio non deve essere subordinata a una
circostanza contingente, quale la piu' rapida definizione del
processo per il reato successivamente commesso. la condanna
precedente incide presuntivamente sulla valutazione della violazione
successiva. tale ratio non appare nel caso in cui la condanna si
riferisca a fatto posteriore a quello in giudizio.
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| art. 3 cost.
art. 164 c.p.
art. 169 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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