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128792
IDG790900480
79.09.00480 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bettiol rodolfo
sulla consapevolezza della "arbitrarieta'" della distrazione nel peculato
nota a app. bari 18 gennaio 1978
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 444-446
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51110
per unanime indirizzo giurisprudenziale, dal quale peraltro si discosta la sentenza in esame, non ha rilevanza la mancata coscienza dell' arbitrarieta' di mutamento di destinazione del denaro, per la configurazione dell' elemento soggettivo nel reato ex art. 314 codice penale. si ritiene che le norme amministrative relative alla destinazione dei beni siano norme penali, per le quali vale il disposto dell' art. 5 codice penale. in realta', per l' a. come per certa dottrina, sussiste pure ex art. 47 comma 3 codice penale una scusabilita' dell' errore su legge extrapenale; e in pratica non e' possibile distinguere tra norme integrative o non integrative dei precetti penali una volta che siano da questi in qualsiasi modo richiamati. appare invece possibile operare una distinzione secondo il tipo di rimando effettuato dalla norma penale. in un caso la norma penale rinvia alle norme integrative, conservando la natura di imperativo di condotta: assume percio' natura penale. in altro caso il rimando mira solo a qualificare il rapporto che la norma penale regola: si ha cioe' un rinvio non ricettizio. e' in questa seconda situazione che si ritiene configurabile la norma amministrativa che disciplina la destinazione della cosa mobile o del denaro, richiamata dall' art. 314 codice penale.
art. 5 c.p. art. 47 comma 3 c.p. art. 314 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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