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| IDG790900480 | |
| 79.09.00480 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bettiol rodolfo
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| sulla consapevolezza della "arbitrarieta'" della distrazione nel
peculato
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| nota a app. bari 18 gennaio 1978
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 444-446
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51110
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| per unanime indirizzo giurisprudenziale, dal quale peraltro si
discosta la sentenza in esame, non ha rilevanza la mancata coscienza
dell' arbitrarieta' di mutamento di destinazione del denaro, per la
configurazione dell' elemento soggettivo nel reato ex art. 314 codice
penale. si ritiene che le norme amministrative relative alla
destinazione dei beni siano norme penali, per le quali vale il
disposto dell' art. 5 codice penale. in realta', per l' a. come per
certa dottrina, sussiste pure ex art. 47 comma 3 codice penale una
scusabilita' dell' errore su legge extrapenale; e in pratica non e'
possibile distinguere tra norme integrative o non integrative dei
precetti penali una volta che siano da questi in qualsiasi modo
richiamati. appare invece possibile operare una distinzione secondo
il tipo di rimando effettuato dalla norma penale. in un caso la norma
penale rinvia alle norme integrative, conservando la natura di
imperativo di condotta: assume percio' natura penale. in altro caso
il rimando mira solo a qualificare il rapporto che la norma penale
regola: si ha cioe' un rinvio non ricettizio. e' in questa seconda
situazione che si ritiene configurabile la norma amministrativa che
disciplina la destinazione della cosa mobile o del denaro, richiamata
dall' art. 314 codice penale.
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| art. 5 c.p.
art. 47 comma 3 c.p.
art. 314 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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