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| IDG790900481 | |
| 79.09.00481 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cacciavillani ivone
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| legittimazione alla costituzione di parte civile di ordine
professionale per abusivo esercizio di professione
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| nota a pret. oderzo 2 novembre 1977
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 447-452
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6010; d9692
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| soggetto passivo del reato e titolare dell' interesse protetto dall'
art. 348 codice penale e' solamente lo stato. la legge crea gli
ordini professionali per fini di tutela della pubblica fede, ove
concorra la necessita' di speciale autorizzazione e il carattere di
servizio di pubblica necessita'. solo secondariamente gli altri hanno
anche fini di tutela di una categoria. l ' accentuato intervento
pubblicistico attuale genera una proliferazione di istituzioni di
albi o discipline limitanti l' iniziativa privata. l' ordine
professionale non puo' costituirsi parte civile per il reato di cui
all' art. 348 codice penale, perche' non e' soggetto passivo,
qualifica indispensabile (secondo l' a.) per la legittimazione.
inoltre non ha rappresentanza diretta dell' interesse collettivo
degli associati, percio' non puo' agire per il risarcimento del danno
morale. diversamente, nel processo amministrativo per impugnazione di
licenza-concessione edilizia su progetto di geometra incompetente, l'
ordine sara' legittimato al ricorso, per la speciale struttura del
procedimento stesso. improponibile e' l' azione civile risarcitoria o
inibitoria dell' esercizio della professione. non esiste infine una
esclusiva nell' esercizio della professione di progettazione, aperta
invece a diverse categorie (ingegneri, architetti, dottori agronomi,
eccetera) cui si possa ritenere esponenziale degli interessi relativi
un ente determinato.
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| art. 22 c.p.p.
art. 348 c.p.
r.d. 11 febbraio 1929, n. 274
l. 7 gennaio 1976, n. 6
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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