Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


128793
IDG790900481
79.09.00481 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cacciavillani ivone
legittimazione alla costituzione di parte civile di ordine professionale per abusivo esercizio di professione
nota a pret. oderzo 2 novembre 1977
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 447-452
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6010; d9692
soggetto passivo del reato e titolare dell' interesse protetto dall' art. 348 codice penale e' solamente lo stato. la legge crea gli ordini professionali per fini di tutela della pubblica fede, ove concorra la necessita' di speciale autorizzazione e il carattere di servizio di pubblica necessita'. solo secondariamente gli altri hanno anche fini di tutela di una categoria. l ' accentuato intervento pubblicistico attuale genera una proliferazione di istituzioni di albi o discipline limitanti l' iniziativa privata. l' ordine professionale non puo' costituirsi parte civile per il reato di cui all' art. 348 codice penale, perche' non e' soggetto passivo, qualifica indispensabile (secondo l' a.) per la legittimazione. inoltre non ha rappresentanza diretta dell' interesse collettivo degli associati, percio' non puo' agire per il risarcimento del danno morale. diversamente, nel processo amministrativo per impugnazione di licenza-concessione edilizia su progetto di geometra incompetente, l' ordine sara' legittimato al ricorso, per la speciale struttura del procedimento stesso. improponibile e' l' azione civile risarcitoria o inibitoria dell' esercizio della professione. non esiste infine una esclusiva nell' esercizio della professione di progettazione, aperta invece a diverse categorie (ingegneri, architetti, dottori agronomi, eccetera) cui si possa ritenere esponenziale degli interessi relativi un ente determinato.
art. 22 c.p.p. art. 348 c.p. r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 l. 7 gennaio 1976, n. 6
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati