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| IDG790900482 | |
| 79.09.00482 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| palombi elio
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| il trapianto degli organi e le sue implicazioni socio-giuridiche
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 2, pt. 4, pag. 506-516
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d544; d0411; d300080
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| di fatto la contrapposizione tra una ispirazione utilitaristica nel
campo della sperimentazione sull' uomo, che in nome della scienza
puo' portare a gravi negazioni dei diritti insopprimibili della vita
umana, ed una concezione personalistica, che antepone a tutto il
rispetto della persona umana, condizioneranno anche in futuro gli
ordinamenti giuridici sull' argomento dei trapianti. mentre la
concezione utilitaristica e' diffusa nella cultura americana, l' art.
32 comma 2 costituzione fissa un principio fortemente personalistico
(vedi lavori preparatori). mentre il trapianto dei tessuti e'
sicuramente nell' ambito dell' attivita' terapeutica, si avvicina
alla sperimentazione il trapianto del rene, e ancor piu' per altri
organi (cuore, fegato, polmone, pancreas). la nostra legislazione e'
passata da formulazioni di tipo chiuso (indicazione espressa delle
parti trapiantabili) ad altre di tipo aperto, con indicazione di
quelle non trapiantabili (encefalo, genitali). vengono svolte
osservazioni sul fondamento tecnico-formale della liceita' della
chirurgia sostitutiva, con riguardo anche alle ipotesi di insuccesso.
il fondamento della chirurgia sostitutiva appare essere l'
adeguatezza sociale dell' intervento. assume evidente rilievo la
determinazione del momento della morte del soggetto donatore, e cosi'
si dica sul delicato problema della rilevanza del consenso (o del
dissenso) al trapianto. sotto questo ultimo aspetto l' attuale
disciplina e' fortemente innovativa.
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| l. 3 aprile 1957, n. 235
d.p.r. 20 gennaio 1961, n. 300
d.p.r. 3 settembre 1965, n. 1156
l. 26 giugno 1967, n. 458
l. 2 aprile 1968, n. 519
d.p.r. 5 febbraio 1970, n. 78
l. 2 dicembre 1975, n. 644
art. 5 c.c.
art. 32 cost.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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