| l' attuale corsa alla "depenalizzazione" si avvale spesso di
argomentazioni utopistiche: meglio sarebbe rimeditare la funzione e
le ragioni della sanzione penale. l' a. critica il disegno di legge
n. 1799, presentato alla camera il 18 ottobre 1977, sulla
depenalizzazione. il criterio di depenalizzazione non deve fare
riferimento alla qualita' o alla quantita' della sanzione prevista
dalla legge, ma al diverso contenuto di aggressione ai beni della
collettivita' dei vari reati: il sistema sanzionatorio va graduato,
essendo la sanzione criminale il mezzo ultimo di riaffermazione del
diritto violato. ne' la depenalizzazione deve ridurre la tutela
garantistica. interessante e' l' evoluzione legislativa del sistema
tedesco federale (di cui si fa' ampio esame), oltre che elvetico e
francese, nei quali non si sono avuti interventi settoriali, che
comportano gravi disarmonie, aggravate anche dal cronico stato di
insufficienza strutturale della pubblica amministrazione, incapace di
focalizzare unitariamente l' illecito amministrativo, anche per la
varieta' di sanzioni, mancando una legge generale di inquadramento.
infine, l' a. ribatte contestualmente a critiche riguardanti suo
precedente intervento sull' argomento.
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