Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


128795
IDG790900483
79.09.00483 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazza leonardo
depenalizzazione e "ragionevolezza" delle sanzioni
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 2, pt. 4, pag. 517-526
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5030
l' attuale corsa alla "depenalizzazione" si avvale spesso di argomentazioni utopistiche: meglio sarebbe rimeditare la funzione e le ragioni della sanzione penale. l' a. critica il disegno di legge n. 1799, presentato alla camera il 18 ottobre 1977, sulla depenalizzazione. il criterio di depenalizzazione non deve fare riferimento alla qualita' o alla quantita' della sanzione prevista dalla legge, ma al diverso contenuto di aggressione ai beni della collettivita' dei vari reati: il sistema sanzionatorio va graduato, essendo la sanzione criminale il mezzo ultimo di riaffermazione del diritto violato. ne' la depenalizzazione deve ridurre la tutela garantistica. interessante e' l' evoluzione legislativa del sistema tedesco federale (di cui si fa' ampio esame), oltre che elvetico e francese, nei quali non si sono avuti interventi settoriali, che comportano gravi disarmonie, aggravate anche dal cronico stato di insufficienza strutturale della pubblica amministrazione, incapace di focalizzare unitariamente l' illecito amministrativo, anche per la varieta' di sanzioni, mancando una legge generale di inquadramento. infine, l' a. ribatte contestualmente a critiche riguardanti suo precedente intervento sull' argomento.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati