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128796
IDG790900484
79.09.00484 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrante umberto
i permessi ai detenuti ed agli internati dopo la l. 20 luglio 1977, n. 450
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 2, pt. 4, pag. 527-530
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50320
l' art. 30 legge 26 luglio 1975 n. 354, nello stabilire la possibilita' di concessione di permesso al detenuto per visita a membri della famiglia in "imminente pericolo di vita", recitava: "analoghi permessi possono concedersi per gravi e accertati motivi". in considerazione del regime di eccezionalita' di tali permessi, altre ipotesi di malattie piu' o meno gravi non erano evidentemente riconducibili al secondo comma articolo citato. l' attuale art. 30 comma 2 stabilisce oggi "analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravita'". e' chiara la funzione, piu' che di diversificazione dalla legislazione precedente, di maggiore precisazione. le circostanze di cui al comma 2 dovranno avere pari rilevanza a quelle di cui al comma 1 legge indicata. lo scopo della norma appare percio' limitare il potere discrezionale del magistrato, che inoltre ex art. 30 deve seguire certe modalita' per l' accertamento delle circostanze, motivare il provvedimento, con potere di reclamo del pubblico ministero e del detenuto. tale limitazione appare all' a. lodevole, per esigenze di certezza, anche a tutela del detenuto, oltre che della pubblica opinione.
art. 30 l. 26 luglio 1975, n. 354 l. 20 luglio 1977, n. 450
Ist. dir. penale - Univ. TO



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