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| IDG790900484 | |
| 79.09.00484 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ferrante umberto
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| i permessi ai detenuti ed agli internati dopo la l. 20 luglio 1977,
n. 450
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 2, pt. 4, pag. 527-530
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50320
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| l' art. 30 legge 26 luglio 1975 n. 354, nello stabilire la
possibilita' di concessione di permesso al detenuto per visita a
membri della famiglia in "imminente pericolo di vita", recitava:
"analoghi permessi possono concedersi per gravi e accertati motivi".
in considerazione del regime di eccezionalita' di tali permessi,
altre ipotesi di malattie piu' o meno gravi non erano evidentemente
riconducibili al secondo comma articolo citato. l' attuale art. 30
comma 2 stabilisce oggi "analoghi permessi possono essere concessi
eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravita'". e'
chiara la funzione, piu' che di diversificazione dalla legislazione
precedente, di maggiore precisazione. le circostanze di cui al comma
2 dovranno avere pari rilevanza a quelle di cui al comma 1 legge
indicata. lo scopo della norma appare percio' limitare il potere
discrezionale del magistrato, che inoltre ex art. 30 deve seguire
certe modalita' per l' accertamento delle circostanze, motivare il
provvedimento, con potere di reclamo del pubblico ministero e del
detenuto. tale limitazione appare all' a. lodevole, per esigenze di
certezza, anche a tutela del detenuto, oltre che della pubblica
opinione.
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| art. 30 l. 26 luglio 1975, n. 354
l. 20 luglio 1977, n. 450
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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