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128802
IDG790400017
79.04.00017 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rescigno ugo
referendum e istituzioni
Pol. dir., an. 9 (1978), fasc. 5, pag. 605-627
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d021030; f420
l' a. commenta la sentenza n. 16 del febbraio 1978 della corte costituzionale che ha dichiarato inammissibili 4 degli 8 referendum promossi dal partito radicale; prendendo spunto da tale commento, riesamina poi piu' in generale il significato e il ruolo del referendum entro le istituzioni vigenti in italia. per quanto riguarda il commento alla sentenza, l' a. assume un atteggiamento critico nei confronti della tesi della corte secondo cui i limiti posti al referendum dall' art. 75 della costituzione non sono tassativi, e ritiene che i criteri esposti nella sentenza attribuiscono complessivamente alla corte un potere arbitrario, togliendo insieme ai cittadini la certezza del diritto di decidere, almeno col referendum abrogativo, sulle leggi dei propri rappresentanti. l' a. esamina poi le caratteristiche dell' istituto referendario, i suoi rapporti con le forze politiche, e le cause della montante diffidenza di queste ultime nei suoi confronti. conclude affermando che il referendum non va inteso come strumento della diretta volonta' popolare -che e' sempre differenziata al suo interno e mai diretta e immediata-, ma come veicolo di crisi delle eventuali chiusure istituzionali; in questo senso, esso non puo' saltare la mediazione dei partiti, ma puo' costringerli a nuove mediazioni.
art. 75 cost. art. 7 cost. r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 l. 25 gennaio 1962, n. 20 l. 25 maggio 1970, n. 352 l. 8 agosto 1977, n. 533
Ist. filosofia del diritto - Univ. FI PV ROMA



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