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Documento


128803
IDG791000282
79.10.00282 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 12 gennaio 1979, n. 228
Rass. trib., an. 21 (1979), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 38-39
d23010; d23070; d23073; d2160; d1425
ricordato che secondo il regolamento di contabilita' degli enti pubblici di assistenza e beneficenza questi devono indicare per i beni immobili l' uso speciale cui sono destinati, l' a. critica la tesi giurisprudenziale secondo cui sarebbe sufficiente che dallo statuto un immobile risulti destinato a scopo improduttivo specificato perche' lo stesso possa ritenersi insuscettibile di reddito fondiario. secondo l' a. e' inesatta l' asserzione della cassazione secondo cui gli statuti degli enti pubblici conterrebbero vere e proprie norme giuridiche di diritto pubblico aventi forza di legge, anche nei confronti dei terzi: l' ente pubblico ha un potere di autorganizzazione, ma sempre entro i limiti stabiliti dalla legge sostanziale. uno statuto non puo' pertanto sottrarre all' imposizione l' immobile dell' ente pubblico solo perche' lo destina ad uso improduttivo, specie se questo e' diverso dai casi espressamente previsti dalle norme tributarie.
art. 69 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 3 r.d. 5 febbraio 1891, n. 99 art. 24 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2841 art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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