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128804
IDG790600875
79.06.00875 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pellegrino giuseppina
sulla estensione del fallimento della societa' trasformata agli originari soci illimitatamente responsabili
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 33 (1979), fasc. 1, pag. 172-198
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31371
il problema affrontato dall' a. e' se all' ipotesi prevista dall' art. 2499 c.c., per cui la trasformazione di una societa' non libera i soci a responsabilita' illimitata dalle obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione della societa' stessa, sia applicabile l' art. 147 legge fallimentare o, qualora cio' non risulti possibile, in sua vece l' art. 10. analizza dunque ampiamente l' art. 147 e dimostra come esso non sia operativo nell' ipotesi considerata in quanto manca il presupposto ritenuto indispensabile per l' estensione del fallimento ai soci originari: vale a dire l' attualita' della qualifica di "socio illimitatamente responsabile" che viene meno, appunto, in seguito alla trasformazione della societa'. alla medesima conclusione (la non applicabilita') perviene per l' art. 10 legge fallimentare, dimostrando la incompatibilita' dello stesso con la normativa in tema di trasformazione e in tema di fallimento ex art. 147. conclude prospettando l' unico modo di recupero della responsabilita' dei soci originari: afferma cioe' che la delibera di trasformazione pronunciata in stato d' insolvenza e' da considerarsi nulla, poiche' consentirebbe la costituzione di una societa' per capitali in assenza, dato lo stato d' insolvenza, del capitale sociale minimo richiesto dalla legge; e che proprio tale nullita' permette la estensione del fallimento ai soci originari per i quali risultera' non essere mai venuta meno la qualifica di "soci illimitatamente responsabili".
art. 2499 c.c. art. 147 l. fall. art. 10 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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