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128820
IDG790600987
79.06.00987 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alvino ernesto
diritto di sopraelevazione: condizioni e limiti
nota a cass. sez. ii civ. 5 aprile 1977, n. 1300
Giust. civ., an. 27 (1977), fasc. 11, pt. 1, pag. 1783-1790
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30480
l' a. concorda con la distinzione fatta dalla cassazione tra il diritto di sopraelevazione previsto dall' art. 1127 codice civile, che trova il suo limite nella necessita' che preesistano le condizioni idonee di staticita' dell' edificio, e la ipotesi in cui, non sussistendo le predette condizioni, con l' accordo di tutti i condomini, siano messi in opera validi accorgimenti di rafforzamento. nella prima ipotesi, infatti, il divieto di sopraelevazione per il proprietario dell' ultimo piano rimane assoluto, in quanto le condizioni statiche dell' edificio non consentono il sopralzo. viceversa nella seconda ipotesi una volta che le condizioni statiche dell' edificio siano state modificate dall' esecuzione di lavori di rafforzamento, non ci sara' piu' bisogno di consensi dei condomini perche' riprendera' vita il diritto delcondomino dell' ultimo piano ad eseguire la sopraelevazione. esamina in che modo debba essere dato il consenso per le opere di rinforzo che rendono giuridicamente lecito il sopralzo. affermando che le opere comportanti la disposizione di diritti reali immobiliari richiedono che il consenso deve risultare ad substantiam, viceversa per le opere non comportanti tali disposizioni il consenso puo' essere espresso senza vincoli di forma. condivide la tesi sostenuta dalla cassazione che il consenso dei condomini deve essere unanime in quanto il legislatore si e' preoccupato unicamente delle condizioni statiche sicche' di fronte al divieto posto con il comma 2 dell' art. 1127, soltanto l' accordo tra i condomini circa le opere di consolidamento puo' ovviare al precetto legislativo.
art. 1127 c.c. art. 1120 c.c. art. 1125 c.c. art. 938 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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