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| IDG790600987 | |
| 79.06.00987 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| alvino ernesto
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| diritto di sopraelevazione: condizioni e limiti
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| nota a cass. sez. ii civ. 5 aprile 1977, n. 1300
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| Giust. civ., an. 27 (1977), fasc. 11, pt. 1, pag. 1783-1790
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30480
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| l' a. concorda con la distinzione fatta dalla cassazione tra il
diritto di sopraelevazione previsto dall' art. 1127 codice civile,
che trova il suo limite nella necessita' che preesistano le
condizioni idonee di staticita' dell' edificio, e la ipotesi in cui,
non sussistendo le predette condizioni, con l' accordo di tutti i
condomini, siano messi in opera validi accorgimenti di rafforzamento.
nella prima ipotesi, infatti, il divieto di sopraelevazione per il
proprietario dell' ultimo piano rimane assoluto, in quanto le
condizioni statiche dell' edificio non consentono il sopralzo.
viceversa nella seconda ipotesi una volta che le condizioni statiche
dell' edificio siano state modificate dall' esecuzione di lavori di
rafforzamento, non ci sara' piu' bisogno di consensi dei condomini
perche' riprendera' vita il diritto delcondomino dell' ultimo piano
ad eseguire la sopraelevazione. esamina in che modo debba essere dato
il consenso per le opere di rinforzo che rendono giuridicamente
lecito il sopralzo. affermando che le opere comportanti la
disposizione di diritti reali immobiliari richiedono che il consenso
deve risultare ad substantiam, viceversa per le opere non comportanti
tali disposizioni il consenso puo' essere espresso senza vincoli di
forma. condivide la tesi sostenuta dalla cassazione che il consenso
dei condomini deve essere unanime in quanto il legislatore si e'
preoccupato unicamente delle condizioni statiche sicche' di fronte al
divieto posto con il comma 2 dell' art. 1127, soltanto l' accordo tra
i condomini circa le opere di consolidamento puo' ovviare al precetto
legislativo.
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| art. 1127 c.c.
art. 1120 c.c.
art. 1125 c.c.
art. 938 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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