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| IDG790600988 | |
| 79.06.00988 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| capitanio natale
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| rilevanza del sinallagma sul rapporto di lavoro ripristinato ex art.
18 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| nota a cass. sez. lav. 28 maggio 1976, n. 1927
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| Giust. civ., an. 27 (1977), fasc. 11, pt. 1, pag. 1799-1803
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d763; d7440
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| l' a. afferma che il supremo collegio ha fornito una soluzione al
problema della apparente contraddizione contenuta nell' art. 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 tra l' uso del termine "risarcimento" e
quello del termine "reintegrazione" nel caso di rapporto di lavoro
ripristinato. il sinallagma "prestazione lavorativa-retribuzione"
riscontrabile al momento della perfezione del contratto di lavoro e
cioe' al momento del sorgere del rapporto (sinallagma genetico) si
trasforma nel corso del suo svolgimento (sinallagma funzionale) in
"obbligo di fedelta'" - "obbligo di sostentamento" ed e' proprio
questo il sinallagma rilevante che condiziona lo svolgimento del
rapporto di lavoro e la sua permanenza. il riferimento al
risarcimento del danno in cui l' art. 18 comma 2 dello statuto trova
la sua "ratio", percio', non gia' in una pretesa interruzione del
rapporto di lavoro operata con il licenziamento, bensi' nel fatto che
il lavoratore, essendo autorizzato "ope legis" a non adempiere all'
obbligo di fedelta', potrebbe prestare la sua attivita' lavorativa in
favore di terzi nel periodo che va dall' intimato licenziamento alla
data della sentenza di reintegra. in tale ipotesi egli ha soltanto il
diritto di pretendere dal datore di lavoro l' ammontare delle
retribuzioni che avrebbe percepito decurtate di quelle eventualmente
corrisposte da altri datori di lavoro. risulta, quindi, evidente che
il termine "risarcimento" usato dal legislatore all' art. 18
comprende sia il vero e proprio risarcimento del danno come la
liquidazione delle retribuzioni. in tale senso l' uso del termine non
e' di ostacolo al concetto di ripristino del rapporto di lavoro con
effetti "ex tunc" senza soluzioni di continuita'.
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| art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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