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128821
IDG790600988
79.06.00988 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
capitanio natale
rilevanza del sinallagma sul rapporto di lavoro ripristinato ex art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
nota a cass. sez. lav. 28 maggio 1976, n. 1927
Giust. civ., an. 27 (1977), fasc. 11, pt. 1, pag. 1799-1803
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d763; d7440
l' a. afferma che il supremo collegio ha fornito una soluzione al problema della apparente contraddizione contenuta nell' art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 tra l' uso del termine "risarcimento" e quello del termine "reintegrazione" nel caso di rapporto di lavoro ripristinato. il sinallagma "prestazione lavorativa-retribuzione" riscontrabile al momento della perfezione del contratto di lavoro e cioe' al momento del sorgere del rapporto (sinallagma genetico) si trasforma nel corso del suo svolgimento (sinallagma funzionale) in "obbligo di fedelta'" - "obbligo di sostentamento" ed e' proprio questo il sinallagma rilevante che condiziona lo svolgimento del rapporto di lavoro e la sua permanenza. il riferimento al risarcimento del danno in cui l' art. 18 comma 2 dello statuto trova la sua "ratio", percio', non gia' in una pretesa interruzione del rapporto di lavoro operata con il licenziamento, bensi' nel fatto che il lavoratore, essendo autorizzato "ope legis" a non adempiere all' obbligo di fedelta', potrebbe prestare la sua attivita' lavorativa in favore di terzi nel periodo che va dall' intimato licenziamento alla data della sentenza di reintegra. in tale ipotesi egli ha soltanto il diritto di pretendere dal datore di lavoro l' ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito decurtate di quelle eventualmente corrisposte da altri datori di lavoro. risulta, quindi, evidente che il termine "risarcimento" usato dal legislatore all' art. 18 comprende sia il vero e proprio risarcimento del danno come la liquidazione delle retribuzioni. in tale senso l' uso del termine non e' di ostacolo al concetto di ripristino del rapporto di lavoro con effetti "ex tunc" senza soluzioni di continuita'.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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