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| IDG790600989 | |
| 79.06.00989 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| geri vinicio
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| rilievi intorno all' approvazione degli estratti conto nel conto
corrente di corrispondenza
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| nota a app. perugia 30 maggio 1977
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| Giust. civ., an. 27 (1977), fasc. 11, pt. 1, pag. 1804-1809
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31573
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| l' a. condivide quanto affermato nella sentenza annotata che, cioe',
ai fini della pronunzia di una condanna generica e' sufficiente che
il fatto accertato sia potenzialmente produttivo di danno. concorda
che in tema di conto corrente di corrispondenza, l' invio senza
raccomandata dell' estratto conto non e' previsto a pena di nullita'
dall' art. 1832, comma 2, del codice civile; quindi la raccomandata
puo' essere validamente sostituita da altri sistemi di conoscenza
datati dalle parti, idonei ad assicurare il medesimo scopo perseguito
dalla norma: cioe' la certezza che i rendiconti siano pervenuti all'
indirizzo del correntista. la sottoscrizione per ricevuta del
materiale consegnatario della lettera di invio degli estratti conto
e' sufficiente per far sorgere, ai sensi dell' art. 1335 del codice
civile, la conoscenza da parte del correntista del contenuto dell'
estratto medesimo a nulla rilevando che nella predetta ricevuta
manchi il timbro della societa' destinataria e la sottoscrizione sia
stata apposta da un dipendente e non dal rappresentante legale della
societa'. condivide che l' invio degli estratti conto ad ogni
periodica chiusura rende applicabile l' art. 1832 ai fini dell'
eventuale decadenza ivi prevista per il destinatario. concorda che l'
approvazione del rendiconto, in un rapporto di conto corrente, ha
natura confessoria relativamente ai fatti costituenti gli addebiti e
gli accrediti operati, ma non tocca la natura giuridica e la
legittimita' sostanziale dei titoli in base ai quali le operazioni
sono state compiute, rispetto ai quali l' art. 1832 non prevede
termini di decadenza ne' esclude la possibilita' di impugnarne la
validita' o l' efficacia.
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| art. 278 c.p.c.
art. 1832 c.c.
art. 1335 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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