Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


128822
IDG790600989
79.06.00989 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
geri vinicio
rilievi intorno all' approvazione degli estratti conto nel conto corrente di corrispondenza
nota a app. perugia 30 maggio 1977
Giust. civ., an. 27 (1977), fasc. 11, pt. 1, pag. 1804-1809
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31573
l' a. condivide quanto affermato nella sentenza annotata che, cioe', ai fini della pronunzia di una condanna generica e' sufficiente che il fatto accertato sia potenzialmente produttivo di danno. concorda che in tema di conto corrente di corrispondenza, l' invio senza raccomandata dell' estratto conto non e' previsto a pena di nullita' dall' art. 1832, comma 2, del codice civile; quindi la raccomandata puo' essere validamente sostituita da altri sistemi di conoscenza datati dalle parti, idonei ad assicurare il medesimo scopo perseguito dalla norma: cioe' la certezza che i rendiconti siano pervenuti all' indirizzo del correntista. la sottoscrizione per ricevuta del materiale consegnatario della lettera di invio degli estratti conto e' sufficiente per far sorgere, ai sensi dell' art. 1335 del codice civile, la conoscenza da parte del correntista del contenuto dell' estratto medesimo a nulla rilevando che nella predetta ricevuta manchi il timbro della societa' destinataria e la sottoscrizione sia stata apposta da un dipendente e non dal rappresentante legale della societa'. condivide che l' invio degli estratti conto ad ogni periodica chiusura rende applicabile l' art. 1832 ai fini dell' eventuale decadenza ivi prevista per il destinatario. concorda che l' approvazione del rendiconto, in un rapporto di conto corrente, ha natura confessoria relativamente ai fatti costituenti gli addebiti e gli accrediti operati, ma non tocca la natura giuridica e la legittimita' sostanziale dei titoli in base ai quali le operazioni sono state compiute, rispetto ai quali l' art. 1832 non prevede termini di decadenza ne' esclude la possibilita' di impugnarne la validita' o l' efficacia.
art. 278 c.p.c. art. 1832 c.c. art. 1335 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati