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| IDG790600990 | |
| 79.06.00990 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| finocchiaro mario
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| locazione di immobili urbani e nuovo diritto di famiglia
(osservazione in margine all' art. 180 c.c. sub art. 59 l. 19 maggio
1975, n. 151)
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| Giust. civ., an. 27 (1977), fasc. 11, pt. 4, pag. 135-141
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| d30640; d30128
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| l' a. in tema di "amministrazione dei beni della comunione" esamina
l' ipotesi del contratto di locazione posto in essere da un coniuge
senza il consenso dell' altro e da quest' ultimo non convalidato. a
questo proposito l' art. 184 del codice civile distingue gli atti
posti in essere in violazione dell' art. 180 del codice civile in
relazione al loro oggetto, stabilisce l' annullabilita' per i
contratti aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati e
prevede la piena validita' per gli altri. non condivide l' opinione
di parte della dottrina secondo la quale il contratto di locazione d'
immobile urbano stipulato da uno solo dei coniugi e' annullabile ad
istanza dell' altro, ma sostiene che la ratio della diversita' di
trattamento riservato agli atti compiuti in violazione dell' art. 180
e' non nel diverso valore economico o nella particolare natura dei
beni amministrati ma nella tutela da accordare ai terzi in buona
fede. nell' ipotesi in esame il contratto e', sia nei confronti del
conduttore sia nei confronti di entrambi i coniugi locatori
perfettamente valido. passa poi ad esaminare l' eventualita' inversa
cioe' quella in cui i coniugi soggetti alla comunione legale
intendano concludere, come conduttori un contratto di locazione. non
concorda con quella parte della dottrina che ritiene che ai coniugi
sia interdetto concludere, come conduttori, contratti di locazione
disgiuntamente l' uno dall' altro. sostiene che l' intervento di
entrambi i coniugi sara' necessario solo se si assuma l' impegno di
far fronte al canone convenuto mediante l' utilizzo di somme di
pertinenza della comunione. in ogni caso, anche ex parte conductoris,
varranno, nell' ipotesi che il contratto sia concluso da uno solo dei
coniugi, le considerazioni gia' fatte in precedenza.
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| art. 59 l. 19 maggio 1975, n. 151
art. 180 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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