Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


128823
IDG790600990
79.06.00990 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
finocchiaro mario
locazione di immobili urbani e nuovo diritto di famiglia (osservazione in margine all' art. 180 c.c. sub art. 59 l. 19 maggio 1975, n. 151)
Giust. civ., an. 27 (1977), fasc. 11, pt. 4, pag. 135-141
d30640; d30128
l' a. in tema di "amministrazione dei beni della comunione" esamina l' ipotesi del contratto di locazione posto in essere da un coniuge senza il consenso dell' altro e da quest' ultimo non convalidato. a questo proposito l' art. 184 del codice civile distingue gli atti posti in essere in violazione dell' art. 180 del codice civile in relazione al loro oggetto, stabilisce l' annullabilita' per i contratti aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati e prevede la piena validita' per gli altri. non condivide l' opinione di parte della dottrina secondo la quale il contratto di locazione d' immobile urbano stipulato da uno solo dei coniugi e' annullabile ad istanza dell' altro, ma sostiene che la ratio della diversita' di trattamento riservato agli atti compiuti in violazione dell' art. 180 e' non nel diverso valore economico o nella particolare natura dei beni amministrati ma nella tutela da accordare ai terzi in buona fede. nell' ipotesi in esame il contratto e', sia nei confronti del conduttore sia nei confronti di entrambi i coniugi locatori perfettamente valido. passa poi ad esaminare l' eventualita' inversa cioe' quella in cui i coniugi soggetti alla comunione legale intendano concludere, come conduttori un contratto di locazione. non concorda con quella parte della dottrina che ritiene che ai coniugi sia interdetto concludere, come conduttori, contratti di locazione disgiuntamente l' uno dall' altro. sostiene che l' intervento di entrambi i coniugi sara' necessario solo se si assuma l' impegno di far fronte al canone convenuto mediante l' utilizzo di somme di pertinenza della comunione. in ogni caso, anche ex parte conductoris, varranno, nell' ipotesi che il contratto sia concluso da uno solo dei coniugi, le considerazioni gia' fatte in precedenza.
art. 59 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 180 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati