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Documento


128842
IDG790601540
79.06.01540 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
spallanzani domenico
nota a trib. reggio emilia 22 marzo 1979
Riv. not., an. 33 (1979), fasc. 3, pt. 2, pag. 636-638
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3179; d91611; d91612
l' a. commenta brevemente la sentenza del tribunale di reggio emilia che ha ritenuto non dovuta al mediatore la provvigione quando il contratto preliminare di compravendita del fondo rustico si sia caducato per effetto dell' esercizio della prelazione. osserva che nel caso di specie i coltivatori che avevano esercitato il diritto di prelazione si erano accollati l' onere di compensare il mediatore solo qualora la provvigione fosse allo stesso dovuta, e tale circostanza conforta la soluzione adottata dal tribunale. l' a. esprime infine una perplessita' che sorge dalla considerazione che comunque, grazie all' opera del mediatore, il venditore e' riuscito a vendere il fondo.
art. 1755 c.c. art. 1757 c.c. art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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