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Documento


128861
IDG791000445
79.10.00445 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. ii grado rovigo 1 marzo 1978
Boll. trib., an. 46 (1979), fasc. 14 (30 luglio), pag. 1204
d23156
l' a., condividendo la decisione annotata, rileva che e' obbligatoria l' indicazione nelle fatture della ditta emittente anche nella copia che questa trattiene presso di se' e che la moderazione delle sanzioni e' applicabile anche nel caso di omessa presentazione dell' elenco clienti qualora tutte le fatture siano emesse nei confronti di un unico cliente.
art. 41 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 43 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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