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| IDG791000512 | |
| 79.10.00512 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ciarcia paolo
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| l' obbligazione tributaria doganale
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| Iva trib. er., an. 8 (1979), fasc. 9 (15 maggio), pag. 569-576
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| d23130; d23133; d23135; d23139
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| l' a. ricorda che ai sensi della vigente legislazione doganale il
presupposto dell' obbligazione tributaria rispetto alle merci
nazionali e nazionalizzate dichiarate per l' esportazione definitiva
si considera non verificato se le merci non sono uscite dal
territorio doganale; la bolletta doganale non e' valida in caso di
ritardo nell' uscita delle merci dallo stato, salvo riammissione in
termini a causa di forza maggiore. secondo l' a. la previgente
limitazione dell' indicazione del termine alle sole bollette relative
a merci soggette a pagamento dei diritti di confine non e' piu'
applicabile, in quanto l' invalidita' della bolletta in caso di
ritardo nell' esportazione va estesa a tutti i tipi di esportazione
(semplice, con restituzione di diritti, con pagamento di diritti di
confine). l' a. rileva peraltro la gravosita' di tale prassi per i
traffici con l' estero ed osserva che basterebbe conferire alle
dogane la facolta' di rimettere in termini la bolletta sulla semplice
valutazione del rispetto degli interessi erariali, senza porre il
vincolo tassativo della causa di forza maggiore. precisato che e'
fondamentale per ogni azione della dogana l' instaurazione del
contraddittorio, l' a., rilevato il vuoto legislativo esistente in
materia, auspica che in via generale o venga chiarito il concetto che
la presentazione di una dichiarazione per una destinazione doganale
non basta a conferire alle merci una vera destinazione doganale
oppure sia prevista la caduta in abbandono se per fatto del
proprietario non ha luogo la visita dopo 15 giorni dalla data di
accettazione della dichiarazione.
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| art. 55 d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43
art. 36 d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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