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128926
IDG791000512
79.10.00512 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ciarcia paolo
l' obbligazione tributaria doganale
Iva trib. er., an. 8 (1979), fasc. 9 (15 maggio), pag. 569-576
d23130; d23133; d23135; d23139
l' a. ricorda che ai sensi della vigente legislazione doganale il presupposto dell' obbligazione tributaria rispetto alle merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l' esportazione definitiva si considera non verificato se le merci non sono uscite dal territorio doganale; la bolletta doganale non e' valida in caso di ritardo nell' uscita delle merci dallo stato, salvo riammissione in termini a causa di forza maggiore. secondo l' a. la previgente limitazione dell' indicazione del termine alle sole bollette relative a merci soggette a pagamento dei diritti di confine non e' piu' applicabile, in quanto l' invalidita' della bolletta in caso di ritardo nell' esportazione va estesa a tutti i tipi di esportazione (semplice, con restituzione di diritti, con pagamento di diritti di confine). l' a. rileva peraltro la gravosita' di tale prassi per i traffici con l' estero ed osserva che basterebbe conferire alle dogane la facolta' di rimettere in termini la bolletta sulla semplice valutazione del rispetto degli interessi erariali, senza porre il vincolo tassativo della causa di forza maggiore. precisato che e' fondamentale per ogni azione della dogana l' instaurazione del contraddittorio, l' a., rilevato il vuoto legislativo esistente in materia, auspica che in via generale o venga chiarito il concetto che la presentazione di una dichiarazione per una destinazione doganale non basta a conferire alle merci una vera destinazione doganale oppure sia prevista la caduta in abbandono se per fatto del proprietario non ha luogo la visita dopo 15 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione.
art. 55 d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 art. 36 d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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