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| IDG791000516 | |
| 79.10.00516 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| metta vittorio
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| nota a cass. sez. i 20 gennaio 1978, n. 250
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| Iva trib. er., an. 8 (1979), fasc. 9 (15 maggio), pag. 587
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| d21824; d40730; d30801; d2184
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| l' a. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'
interruzione della prescrizione l' ingiunzione di pagamento emessa ai
sensi dell' art. 2 del decreto n. 639 del 1910, qualora risulti
invalidamente notificata per mancanza della relazione dell' ufficiale
notificante in calce all' originale ed alla copia, puo' valere quale
atto di costituzione in mora qualora sia realmente pervenuta all'
indirizzo del destinatario e questi non versi nell' impossibilita' di
averne notizia, onde deve ritenersi inidonea al fine suddetto una
notificazione eseguita con le forme di cui all' art. 143 del codice
di procedura civile. l' a. osserva che infatti l' atto processuale
irregolare puo' dispiegare eventuali effetti di natura sostanziale
per la conversione in atto di diritto sostanziale del quale contenga
gli elementi essenziali, sempreche' l' atto possa essere ricompreso
nell' orbita dell' interesse proprio perseguito dal soggetto. l'
ingiunzione di pagamento invalidamente notificata vale come atto
giuridico in senso stretto di natura ricettizia: a tal fine non e'
pertanto idonea la notificazione di cui al citato art. 143, in quanto
soddisfa le esigenze di carattere processuale di speditezza e
certezza, ma non quelle sostanziali di efficacia dell' atto
unilaterale ricettizio, implicando un meccanismo di notificazione che
prescinde dall' arrivo dell' atto nella sfera di conoscibilita' del
destinatario.
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| art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
art. 143 c.p.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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