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128930
IDG791000516
79.10.00516 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. i 20 gennaio 1978, n. 250
Iva trib. er., an. 8 (1979), fasc. 9 (15 maggio), pag. 587
d21824; d40730; d30801; d2184
l' a. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui ai fini dell' interruzione della prescrizione l' ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell' art. 2 del decreto n. 639 del 1910, qualora risulti invalidamente notificata per mancanza della relazione dell' ufficiale notificante in calce all' originale ed alla copia, puo' valere quale atto di costituzione in mora qualora sia realmente pervenuta all' indirizzo del destinatario e questi non versi nell' impossibilita' di averne notizia, onde deve ritenersi inidonea al fine suddetto una notificazione eseguita con le forme di cui all' art. 143 del codice di procedura civile. l' a. osserva che infatti l' atto processuale irregolare puo' dispiegare eventuali effetti di natura sostanziale per la conversione in atto di diritto sostanziale del quale contenga gli elementi essenziali, sempreche' l' atto possa essere ricompreso nell' orbita dell' interesse proprio perseguito dal soggetto. l' ingiunzione di pagamento invalidamente notificata vale come atto giuridico in senso stretto di natura ricettizia: a tal fine non e' pertanto idonea la notificazione di cui al citato art. 143, in quanto soddisfa le esigenze di carattere processuale di speditezza e certezza, ma non quelle sostanziali di efficacia dell' atto unilaterale ricettizio, implicando un meccanismo di notificazione che prescinde dall' arrivo dell' atto nella sfera di conoscibilita' del destinatario.
art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 639 art. 143 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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