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| IDG791000522 | |
| 79.10.00522 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| altana ernesto
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| responsabilita' per l' imposta di successione
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| Iva trib. er., an. 8 (1979), fasc. 12 (30 giugno), pag. 781-786
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| d2141; d23111; d23117
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| l' a. osserva che dal combinato disposto delle norme sulla
solidarieta' degli eredi per il pagamento dell' imposta sulle
successioni e donazioni e sull' individuazione dei soggetti passivi
del tributo risulta che al suo totale pagamento sono solidalmente
obbligati gli eredi, con diritto di rivalsa sugli altri coeredi e
legatari per le somme da questi dovute. con norma che nega la
possibilita' di liberarsi del totale carico d' imposta gravante su di
un bene, anche la disciplina vigente stabilisce che l' ammontare
complessivo delle imposte di successione e di trascrizione, dei
diritti catastali e relative penali in nessun caso possa ripetersi in
cifra superiore al valore dei beni ai quali tasse, soprattasse,
diritti e penali si riferiscono, al netto delle passivita'
deducibili. secondo l' a. l' interpretazione logica dovrebbe
consentire di contenere il carico tributario nel limite del valore
dei beni relitti e le difficolta' interpretative sono maggiori nella
normativa vigente in quanto non si e' tenuto conto dell' invim
applicabile al trasferimento successorio e della sua detraibilita'.
l' a. sostiene infine che al pagamento dell' imposta, nel caso di
beni alienati negli ultimi 6 mesi di vita (che si presumono compresi
nell' attivo ereditario), quando l' eredita' si esaurisce in legati o
comunque l' erede non consegue una quota di valore superiore all'
imposta, sono tenuti, oltre all' erede, anche i legatari.
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| art. 46 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
art. 9 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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