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| IDG791000527 | |
| 79.10.00527 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| linguiti gaetano
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| in tema di deduzione ai fini dell' ilor dai redditi agrari, di
impresa e di lavoro autonomo. d.p.r. 29 settembre 1973, n. 599: art.
7, primo ed ultimo comma
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| Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 6, pag. 433-436
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| d24043; d24045; d24048; d21830
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| l' a. ricorda che ai fini dell' ilor e' prevista nei confronti delle
persone fisiche la deduzione dal reddito d' impresa, dal reddito
agrario e da quello di lavoro autonomo di una quota pari alla meta'
dei redditi stessi con ragguaglio ad anno. osserva che da un lato e'
previsto che tale quota spetti in ogni caso in misura non inferiore a
6 milioni e non superiore a 12, dall' altro e' stabilito che detta
deduzione debba essere richiesta nella dichiarazione annuale ovvero,
in caso di esonero, con apposita denuncia all' ufficio delle imposte
nei termini previsti per la dichiarazione. ricordato che secondo la
commissione tributaria centrale e' ammissibile la richiesta della
deduzione anche al di fuori della dichiarazione e dei termini
previsti per la sua presentazione, l' a. concorda con tale tesi
ritenendo che il contribuente possa avanzare tale richiesta sia
ricorrendo contro il ruolo o l' accertamento sia con istanza proposta
ai sensi dell' art. 38 del decreto n. 602 del 1973, senza che gli
competano peraltro gli interessi di cui all' art. 44 dello stesso
decreto.
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| art. 7 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 599
art. 4 l. 9 ottobre 1971, n. 825
art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 44 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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