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128941
IDG791000527
79.10.00527 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
linguiti gaetano
in tema di deduzione ai fini dell' ilor dai redditi agrari, di impresa e di lavoro autonomo. d.p.r. 29 settembre 1973, n. 599: art. 7, primo ed ultimo comma
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 6, pag. 433-436
d24043; d24045; d24048; d21830
l' a. ricorda che ai fini dell' ilor e' prevista nei confronti delle persone fisiche la deduzione dal reddito d' impresa, dal reddito agrario e da quello di lavoro autonomo di una quota pari alla meta' dei redditi stessi con ragguaglio ad anno. osserva che da un lato e' previsto che tale quota spetti in ogni caso in misura non inferiore a 6 milioni e non superiore a 12, dall' altro e' stabilito che detta deduzione debba essere richiesta nella dichiarazione annuale ovvero, in caso di esonero, con apposita denuncia all' ufficio delle imposte nei termini previsti per la dichiarazione. ricordato che secondo la commissione tributaria centrale e' ammissibile la richiesta della deduzione anche al di fuori della dichiarazione e dei termini previsti per la sua presentazione, l' a. concorda con tale tesi ritenendo che il contribuente possa avanzare tale richiesta sia ricorrendo contro il ruolo o l' accertamento sia con istanza proposta ai sensi dell' art. 38 del decreto n. 602 del 1973, senza che gli competano peraltro gli interessi di cui all' art. 44 dello stesso decreto.
art. 7 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 599 art. 4 l. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 44 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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