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128945
IDG791000531
79.10.00531 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lo giudice bruno
osservazioni sul regime di contabilita' semplificata per le imprese minori
Comm. trib. centr., an. 11 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 365-368
d21514; d23065; d23074
ricordato che il decreto n. 600 del 1973 prevede ai fini dell' irpef e dell' irpeg per le attivita' di tipo imprenditoriale un regime di contabilita' ordinario, di generale applicabilita', ed uno semplificato per le imprese minori, adottabile previa opzione vincolante per un triennio dai soggetti che non abbiano conseguito in un anno ricavi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire, l' a. osserva che il legislatore ha ritenuto valido, per la prevenzione e repressione delle frodi fiscali, un piu' esiguo numero di scritture contabili per soggetti di ridotte dimensioni economiche e di minore pericolosita' fiscale. in considerazione di tale finalita' la relativa disciplina ha subito numerosi, successivi aggiornamenti, apportati peraltro in modo frammentario e settoriale e tali da dar ragione di alcune lacune e disarmonie della normativa in questione: mancata previsione della deduzione a titolo di costi e spese non documentati per la fascia di ricavi lordi compresi tra 180 e 360 milioni (probabile svista del legislatore); mancata abrogazione della norma che prevede per le imprese minori ammesse alla contabilita' semplificata l' obbligo della tenuta di un registro che altro non e' se non un surrogato del registro di magazzino, non piu' obbligatorio invece per le imprese a contabilita' ordinaria.
art. 72 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 3 d.p.r. 30 novembre 1977, n. 888 art. 16 d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 689 art. 1 d.p.r. 28 marzo 1975, n. 60 art. 31 l. 2 dicembre 1975, n. 576 art. 17 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 l. 23 febbraio 1978, n. 38 art. 18 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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