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| IDG791000535 | |
| 79.10.00535 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pennone salvatore
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| la registrazione d' ufficio
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| Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 6, pag. 1889-1096
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| d23100; d23104; d23107
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| l' a. precisa che nel caso di atti pubblici e scritture private
autenticate la registrazione d' ufficio e' ammessa solo quando
vengono rinvenuti presso il pubblico ufficiale che li ha formati od
autenticati e, in difetto, in base agli elementi risultanti dal
repertorio. la registrazione d' ufficio delle scritture private non
autenticate e' limitata ai soli casi di depositi presso pubblici
uffici e di possesso legittimo; e' consentita peraltro la
registrazione d' ufficio di un negozio giuridico contenuto in una
scrittura privata di cui la finanza sia venuta in possesso non
legittimo quando il negozio, anche se concluso verbalmente, sia
soggetto a registrazione in termine fisso con il mezzo della denuncia
di parte e la tassazione si compia non direttamente sulla scrittura,
ma in base ad altri elementi che lo facciano adeguatamente presumere.
ricordati i contratti verbali per i quali la legge consente la
registrazione d' ufficio, l' a. osserva che con la riforma tributaria
sono stati apportati sostanziali restringimenti alle facolta' della
pubblica amministrazione in tema di presunzioni valide ad autorizzare
la registrazione d' ufficio. il termine assegnato al fisco per la
richiesta di pagamento dell' imposta liquidata, prima di prescrizione
ventennale, e' attualmente di decadenza quinquennale e decorre dal
giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione od in
cui si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'
ufficio.
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| art. 15 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 65 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 74 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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