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Documento


128948
IDG791000535
79.10.00535 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pennone salvatore
la registrazione d' ufficio
Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 6, pag. 1889-1096
d23100; d23104; d23107
l' a. precisa che nel caso di atti pubblici e scritture private autenticate la registrazione d' ufficio e' ammessa solo quando vengono rinvenuti presso il pubblico ufficiale che li ha formati od autenticati e, in difetto, in base agli elementi risultanti dal repertorio. la registrazione d' ufficio delle scritture private non autenticate e' limitata ai soli casi di depositi presso pubblici uffici e di possesso legittimo; e' consentita peraltro la registrazione d' ufficio di un negozio giuridico contenuto in una scrittura privata di cui la finanza sia venuta in possesso non legittimo quando il negozio, anche se concluso verbalmente, sia soggetto a registrazione in termine fisso con il mezzo della denuncia di parte e la tassazione si compia non direttamente sulla scrittura, ma in base ad altri elementi che lo facciano adeguatamente presumere. ricordati i contratti verbali per i quali la legge consente la registrazione d' ufficio, l' a. osserva che con la riforma tributaria sono stati apportati sostanziali restringimenti alle facolta' della pubblica amministrazione in tema di presunzioni valide ad autorizzare la registrazione d' ufficio. il termine assegnato al fisco per la richiesta di pagamento dell' imposta liquidata, prima di prescrizione ventennale, e' attualmente di decadenza quinquennale e decorre dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione od in cui si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d' ufficio.
art. 15 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 65 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 74 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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