| l' a. illustra la fattispecie esaminata nella decisione n. 4139 del
1978 della commissione tributaria centrale: presentazione nei
termini, per una successione apertasi nel 1950, di 5 successive
denunce tutte regolarmente liquidate, definite e pagate; successiva
denuncia nel 1967 (decorso il termine prescrizionale di cui all' art.
86 del decreto n. 3270 del 1923) comprendente un pacchetto azionario
prima omesso, con liquidazione e riscossione da parte dell' ufficio
non solo del tributo successorio, ma anche degli interessi moratori
calcolati dal 16 marzo 1961 (data di entrata in vigore della legge n.
29 del 1961) alla data del pagamento; domanda di restituzione da
parte degli eredi e successivo "iter" contenzioso del caso, con
esclusione da parte della commissione tributaria centrale che nell'
ipotesi di tacita rinuncia alla maturatasi prescrizione del diritto
del fisco all' accertamento del tributo successorio possano trovare
applicazione le norme civilistiche ed affermazione della debenza
sulla denuncia tardiva, spontaneamente presentata, non solo del
tributo, ma anche degli interessi moratori dal giorno in cui si
sarebbe dovuta corrispondere l' imposta principale e, nel caso in cui
tale giorno sia anteriore a quello dell' entrata in vigore della
legge n. 29 del 1961, da quest' ultimo (16 marzo 1961) fino alla data
del pagamento. l' a. critica le affermazioni della commissione
centrale, osservando che la rinuncia a valersi della maturata
prescrizione non opera retroattivamente, che il credito per interessi
moratori ha carattere di autonomia rispetto all' obbligazione
tributaria principale (per cui gli atti che ineriscono all'
accertamento del tributo non operano automaticamente anche nei
riguardi dell' obbligazione per interessi e viceversa) ed infine che
la riforma tributaria, trasformando in termine di decadenza quello
che prima era un termine di prescrizione e disciplinando anche gli
accessori del tributo principale, non fa cenno specifico agli
interessi moratori.
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