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128949
IDG791000536
79.10.00536 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pennone salvatore
imposta di successione. prescrizione. rinuncia. interessi moratori
Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 7-8, pag. 1289-1294
d23112; d23117; d21831; d2184
l' a. illustra la fattispecie esaminata nella decisione n. 4139 del 1978 della commissione tributaria centrale: presentazione nei termini, per una successione apertasi nel 1950, di 5 successive denunce tutte regolarmente liquidate, definite e pagate; successiva denuncia nel 1967 (decorso il termine prescrizionale di cui all' art. 86 del decreto n. 3270 del 1923) comprendente un pacchetto azionario prima omesso, con liquidazione e riscossione da parte dell' ufficio non solo del tributo successorio, ma anche degli interessi moratori calcolati dal 16 marzo 1961 (data di entrata in vigore della legge n. 29 del 1961) alla data del pagamento; domanda di restituzione da parte degli eredi e successivo "iter" contenzioso del caso, con esclusione da parte della commissione tributaria centrale che nell' ipotesi di tacita rinuncia alla maturatasi prescrizione del diritto del fisco all' accertamento del tributo successorio possano trovare applicazione le norme civilistiche ed affermazione della debenza sulla denuncia tardiva, spontaneamente presentata, non solo del tributo, ma anche degli interessi moratori dal giorno in cui si sarebbe dovuta corrispondere l' imposta principale e, nel caso in cui tale giorno sia anteriore a quello dell' entrata in vigore della legge n. 29 del 1961, da quest' ultimo (16 marzo 1961) fino alla data del pagamento. l' a. critica le affermazioni della commissione centrale, osservando che la rinuncia a valersi della maturata prescrizione non opera retroattivamente, che il credito per interessi moratori ha carattere di autonomia rispetto all' obbligazione tributaria principale (per cui gli atti che ineriscono all' accertamento del tributo non operano automaticamente anche nei riguardi dell' obbligazione per interessi e viceversa) ed infine che la riforma tributaria, trasformando in termine di decadenza quello che prima era un termine di prescrizione e disciplinando anche gli accessori del tributo principale, non fa cenno specifico agli interessi moratori.
art. 79 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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