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| IDG791000539 | |
| 79.10.00539 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ghini alfonso
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| la revisione della disciplina dell' iva per la parte dei soggetti
passivi
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| Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 6, pag. 279-286
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| d23150; d3111; d312; d9124; d9122; d963; d968; d72; d30010
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| l' a. osserva che i contribuenti di diritto ai fini dell' iva che
assumono obblighi ulteriori rispetto a quello di sopportare l' onere
del tributo si inquadrano nelle due classi tradizionali degli
imprenditori e degli esercenti arti e professioni, da intendere
secondo nozioni piu' ampie di quelle correnti. la classe delle
imprese risulta composta dalle ditte individuali, dalle societa' di
persone e di capitali, dagli enti pubblici e privati svolgenti per
intero attivita' agricole o commerciali e da quelli svolgenti dette
attivita' in via marginale. rilevando le innovazioni arrecate dai
decreti n. 24 e 94 del 1979, l' a. osserva che si coglie l'
intenzione del legislatore di isolare le attivita' commerciali ed
agricole per comprendere nel campo d' azione del tributo le cessioni
e prestazioni che hanno luogo nel pratico espletamento di tali
attivita', per cui diventa quasi automatica l' estromissione delle
operazioni non compiute in qualita' di imprenditore. rileva inoltre
l' eliminazione della condizione dell' organizzazione d' impresa, nel
quadro di un allontanamento dai criteri civilistici e di un
avvicinamento a quelli dell' imposizione diretta. ricordati i
soggetti societari per i quali tutte le operazioni compiute rientrano
nella sfera di applicazione dell' iva (elencati nominalmente dalla
nuova normativa, con inclusione delle societa' di fatto), l' a.
precisa le condizioni di assoggettabilita' ad iva delle operazioni
effettuate dalla classe, di carattere residuale, degli enti
commerciali ed agricoli (soggetti essenzialmente o non essenzialmente
commerciali od agricoli). nell' ambito degli enti essenzialmente non
commerciali od agricoli si distinguono le associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e
sportive (che non scontano l' iva sulle cessioni e prestazioni
effettuate nei confronti degli associati senza pretendere nulla in
aggiunta alle normali contribuzioni e sulle cessioni e prestazioni
effettuate nei confronti degli associati dietro corresponsione di
corrispettivi specifici o di contributi supplementari, sempreche' si
rimanga nell' ambito delle finalita' istituzionali) e le altre
associazioni ed organizzazioni senza personalita' giuridica (per le
quali si considerano effettuate in ogni caso nell' esercizio di
impresa anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte ai
propri partecipanti). esaminate le condizioni oggettive inserite dal
legislatore fiscale nella nozione di esercizio d' impresa, l' a.
illustra infine il concetto di esercizio di arti e professioni,
mettendo in luce i punti di contatto con la nozione rilevante ai fini
dell' imposizione diretta.
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| art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 5 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24
d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94
art. 2135 c.c.
art. 2195 c.c.
art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 49 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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