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128951
IDG791000539
79.10.00539 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ghini alfonso
la revisione della disciplina dell' iva per la parte dei soggetti passivi
Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 6, pag. 279-286
d23150; d3111; d312; d9124; d9122; d963; d968; d72; d30010
l' a. osserva che i contribuenti di diritto ai fini dell' iva che assumono obblighi ulteriori rispetto a quello di sopportare l' onere del tributo si inquadrano nelle due classi tradizionali degli imprenditori e degli esercenti arti e professioni, da intendere secondo nozioni piu' ampie di quelle correnti. la classe delle imprese risulta composta dalle ditte individuali, dalle societa' di persone e di capitali, dagli enti pubblici e privati svolgenti per intero attivita' agricole o commerciali e da quelli svolgenti dette attivita' in via marginale. rilevando le innovazioni arrecate dai decreti n. 24 e 94 del 1979, l' a. osserva che si coglie l' intenzione del legislatore di isolare le attivita' commerciali ed agricole per comprendere nel campo d' azione del tributo le cessioni e prestazioni che hanno luogo nel pratico espletamento di tali attivita', per cui diventa quasi automatica l' estromissione delle operazioni non compiute in qualita' di imprenditore. rileva inoltre l' eliminazione della condizione dell' organizzazione d' impresa, nel quadro di un allontanamento dai criteri civilistici e di un avvicinamento a quelli dell' imposizione diretta. ricordati i soggetti societari per i quali tutte le operazioni compiute rientrano nella sfera di applicazione dell' iva (elencati nominalmente dalla nuova normativa, con inclusione delle societa' di fatto), l' a. precisa le condizioni di assoggettabilita' ad iva delle operazioni effettuate dalla classe, di carattere residuale, degli enti commerciali ed agricoli (soggetti essenzialmente o non essenzialmente commerciali od agricoli). nell' ambito degli enti essenzialmente non commerciali od agricoli si distinguono le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive (che non scontano l' iva sulle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti degli associati senza pretendere nulla in aggiunta alle normali contribuzioni e sulle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti degli associati dietro corresponsione di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, sempreche' si rimanga nell' ambito delle finalita' istituzionali) e le altre associazioni ed organizzazioni senza personalita' giuridica (per le quali si considerano effettuate in ogni caso nell' esercizio di impresa anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte ai propri partecipanti). esaminate le condizioni oggettive inserite dal legislatore fiscale nella nozione di esercizio d' impresa, l' a. illustra infine il concetto di esercizio di arti e professioni, mettendo in luce i punti di contatto con la nozione rilevante ai fini dell' imposizione diretta.
art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 5 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24 d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94 art. 2135 c.c. art. 2195 c.c. art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 49 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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