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128952
IDG791000540
79.10.00540 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di salvo nicolo'
del segreto d' ufficio dinanzi al magistrato civile e penale. pt. 6
Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 6, pag. 287-291
d04012; d2151; d2154; d5111; d61462; d4062; d4151; d41513; d1611
l' a. precisa che ai sensi dell' art. 15 della costituzione la segretezza della comunicazione amministrativa riservata (e quindi del documento cautelare costituente la dichiarazione dei redditi) non subisce alcuna limitazione, neppure nei confronti del giudice civile o penale, per i quali e' richiesto l' atto motivato e non una semplice richiesta di trasmissione del documento. per quanto riguarda la segretezza della dichiarazione dei redditi davanti al giudice penale, escluso che l' art. 68 del decreto n. 600 del 1973 sull' accertamento possa avere la portata di aprire il segreto d' ufficio al giudice penale, deve ammettersi che la segretezza non possa essere tale da interdire al giudice di colpire il corpo del reato allorche' esso cada nel segreto d' ufficio: in tal caso infatti viene meno non la segretezza, ma il diritto d' asilo del reato nella segretezza. la norma citata, che ha come destinatari i terzi indeterminati, nomina il giudice solo per garantirgli l' esercizio dei suoi preesistenti poteri ed evitargli di essere esautorato dal rigore della norma stessa, continuando ad agire in virtu' dell' ordinamento preesistente. la norma in questione riguarda in effetti solo una parte degli atti di cui e' depositaria la pubblica amministrazione, cioe' gli atti dalla stessa creati ed emessi, gli atti di accertamento dell' ufficio impositore, e non investe pertanto la segretezza della dichiarazione dei redditi, documento cartolare di parte, diventando quindi irrilevante di fronte ad una richiesta della medesima da parte del magistrato civile o penale.
art. 15 cost. art. 68 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 342 c.p.p. art. 352 c.p.p. art. 337 c.p.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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