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| IDG791000540 | |
| 79.10.00540 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di salvo nicolo'
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| del segreto d' ufficio dinanzi al magistrato civile e penale. pt. 6
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| Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 6, pag. 287-291
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| d04012; d2151; d2154; d5111; d61462; d4062; d4151; d41513; d1611
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| l' a. precisa che ai sensi dell' art. 15 della costituzione la
segretezza della comunicazione amministrativa riservata (e quindi del
documento cautelare costituente la dichiarazione dei redditi) non
subisce alcuna limitazione, neppure nei confronti del giudice civile
o penale, per i quali e' richiesto l' atto motivato e non una
semplice richiesta di trasmissione del documento. per quanto riguarda
la segretezza della dichiarazione dei redditi davanti al giudice
penale, escluso che l' art. 68 del decreto n. 600 del 1973 sull'
accertamento possa avere la portata di aprire il segreto d' ufficio
al giudice penale, deve ammettersi che la segretezza non possa essere
tale da interdire al giudice di colpire il corpo del reato allorche'
esso cada nel segreto d' ufficio: in tal caso infatti viene meno non
la segretezza, ma il diritto d' asilo del reato nella segretezza. la
norma citata, che ha come destinatari i terzi indeterminati, nomina
il giudice solo per garantirgli l' esercizio dei suoi preesistenti
poteri ed evitargli di essere esautorato dal rigore della norma
stessa, continuando ad agire in virtu' dell' ordinamento
preesistente. la norma in questione riguarda in effetti solo una
parte degli atti di cui e' depositaria la pubblica amministrazione,
cioe' gli atti dalla stessa creati ed emessi, gli atti di
accertamento dell' ufficio impositore, e non investe pertanto la
segretezza della dichiarazione dei redditi, documento cartolare di
parte, diventando quindi irrilevante di fronte ad una richiesta della
medesima da parte del magistrato civile o penale.
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| art. 15 cost.
art. 68 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 342 c.p.p.
art. 352 c.p.p.
art. 337 c.p.p.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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