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128959
IDG791000547
79.10.00547 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bortoluzzi giorgio
responsabilita' ed obblighi all' imposta delle societa' da partedegli amministratori e dei liquidatori
Giust. trib., an. 101 (1979), fasc. 4-5, pag. 267-271
d23077; d312209; d312219; d312227; d312308
ricordato il contenuto della norma del decreto n. 602 del 1973 sulla responsabilita' e sugli obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci in tema di irpeg, l' a. precisa che condizioni di detta responsabilita' sono l' esistenza di una liquidazione attiva ed il mancato pagamento, con i fondi disponibili, delle imposte dovute dalla societa'. verificatasi l' insolvenza della societa', l' agente della riscossione non puo' pertanto procedere direttamente contro il liquidatore, dovendo il fisco prima indagare se ricorrano gli estremi della responsabilita' personale del liquidatore, da valutare da parte dell' ufficio in base ai bilanci ed altri documenti eventualmente richiesti all' interessato o, in caso di mancata risposta all' invito di esibizione da parte di questi, al tribunale. provata la responsabilita', previa notifica, viene dato ordine all' esattore di procedere contro il liquidatore, il quale puo' peraltro ricorrere entro 60 giorni all' intendente di finanza e chiedere la sospensione della procedura esattoriale. nel caso di societa' in liquidazione con semplice indicazione a ruolo degli amministratori liquidatori, se l' imposta iscritta a ruolo a carico della societa' grava sul reddito anteriore alla liquidazione gli amministratori liquidatori possono essere considerati solo quali terzi detentori eventuali di attivita' della societa', mentre se si tratta di reddito prodottosi con la liquidazione il liquidatore e' responsabile personalmente e ne risponde anche con i suoi beni. secondo l' a. il provvedimento che autorizza l' esattore a procedere contro l' ex liquidatore di una societa' non attribuisce allo stesso la titolarita' passiva dell' obbligazione tributaria e conseguente qualifica di contribuente.
art. 36 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 2276 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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