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| IDG791000548 | |
| 79.10.00548 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| d' orsogna francesco paolo
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| sulla definitivita' dell' avviso di accertamento in presenza di
sospensione di termini processuali
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| Giust. trib., an. 101 (1979), fasc. 6, pag. 369-371
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| d2157; d2171; d2175; d2158; d40745
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| ricordata la nozione di avviso di accertamento, l' a. osserva che ad
esso, in quanto atto non processuale, non sembrerebbe applicabile la
normativa relativa alla sospensione dal 1 agosto al 15 settembre di
tutti i termini processuali. poiche' peraltro il decreto sul
contenzioso tributario cita l' avviso di accertamento tra gli atti
per i quali e' ammessa la proposizione del ricorso nel termine
procedurale di 60 giorni dalla data della notifica, l' a. ritiene che
nel caso di avviso di accertamento notificato prima dell' inizio del
periodo sospensivo dei termini processuali, se il termine utile per
proporre gravame scade in detto periodo, il ricorso possa essere
validamente proposto computando nel termine di 60 giorni gia'
trascorsi prima dell' inizio del periodo feriale, con piena
operativita' della sospensione. secondo l' a. di fronte ad un atto
impositivo il cui termine ultimo per aderire (concordato) scada entro
il periodo sospensivo e' ammesso addivenire all' adesione con l'
ufficio finanziario usufruendo del consueto abbuono e senza che l'
atto stesso sia considerato definitivo per silenzio od inerzia del
contribuente. l' a. osserva che aderendo alla tesi contraria si
attuerebbe una disparita' di trattamento tra due categorie di
contribuenti nei confronti di uno stesso presupposto impositivo,
premiando il cittadino litigioso che tende a procrastinare
immotivatamente il versamento del tributo e punendo il contribuente
che ha lasciato decorrere il termine per aderire, senza pero'
oltrepassare la fascia temporale della sospensione ed aderendo entro
il 15 settembre.
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| art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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