Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


128960
IDG791000548
79.10.00548 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' orsogna francesco paolo
sulla definitivita' dell' avviso di accertamento in presenza di sospensione di termini processuali
Giust. trib., an. 101 (1979), fasc. 6, pag. 369-371
d2157; d2171; d2175; d2158; d40745
ricordata la nozione di avviso di accertamento, l' a. osserva che ad esso, in quanto atto non processuale, non sembrerebbe applicabile la normativa relativa alla sospensione dal 1 agosto al 15 settembre di tutti i termini processuali. poiche' peraltro il decreto sul contenzioso tributario cita l' avviso di accertamento tra gli atti per i quali e' ammessa la proposizione del ricorso nel termine procedurale di 60 giorni dalla data della notifica, l' a. ritiene che nel caso di avviso di accertamento notificato prima dell' inizio del periodo sospensivo dei termini processuali, se il termine utile per proporre gravame scade in detto periodo, il ricorso possa essere validamente proposto computando nel termine di 60 giorni gia' trascorsi prima dell' inizio del periodo feriale, con piena operativita' della sospensione. secondo l' a. di fronte ad un atto impositivo il cui termine ultimo per aderire (concordato) scada entro il periodo sospensivo e' ammesso addivenire all' adesione con l' ufficio finanziario usufruendo del consueto abbuono e senza che l' atto stesso sia considerato definitivo per silenzio od inerzia del contribuente. l' a. osserva che aderendo alla tesi contraria si attuerebbe una disparita' di trattamento tra due categorie di contribuenti nei confronti di uno stesso presupposto impositivo, premiando il cittadino litigioso che tende a procrastinare immotivatamente il versamento del tributo e punendo il contribuente che ha lasciato decorrere il termine per aderire, senza pero' oltrepassare la fascia temporale della sospensione ed aderendo entro il 15 settembre.
art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati