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129005
IDG790601140
79.06.01140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
costanza maria
sulla "reductio ad aequitatem" del contratto rescindibile
nota a cass. sez. ii civ. 22 novembre 1978, n. 5458
Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 6, pt. 1, pag. 1091-1095
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d306122
con la sentenza annotata la cassazione ribadisce un problema che costituisce una costante nella sua giurisprudenza: per ridurre ad equita' il contratto rescindibile, secondo il disposto dell' art. 1450 codice civile, e' necessario equiparare il valore delle prestazioni eliminando totalmente lo squilibrio del nesso sinallagmatico e non semplicemente riducendolo al di sotto del cinquanta per cento. l' a. precisa infatti che rescissione e reductio ad equitatem, pur essendo legate da un rapporto di interdipendenza relativa, nel senso che la seconda e' preclusiva della prima, sono soggette a presupposti operativi diversi e disciplinate da autonomi regimi normativi. nella reductio ad equitatem, non essendovi un termine di paragone ma dovendosi stabilire un autonomo regolamento contrattuale, l' equilibrio del nesso sinallagmatico deve valutarsi esclusivamente sulla base dei valori che le rispettive prestazioni hanno al momento delle modificazioni equitative.
art. 1450 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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