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129012
IDG790601148
79.06.01148 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
annunziata michele
per una rilettura dell' art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo
Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 6, pt. 4, pag. 125-127
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1520
il problema di stabilire i veri limiti del divieto di annullare gli atti amministrativi da parte del giudice ordinario e' impresa non facile a piu' di un secolo dall' entrata in vigore della norma che lo prevede. l' a. osserva che la lettura dell' art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248 deve essere fatta alla luce dei principi del nostro ordinamento che disciplinano quel rapporto o materia che e' all' esame del giudice, in cui si controverta intorno a un atto amministrativo. nel condurre la ricerca in parola l' interprete deve tenere presenti tutte quelle ragioni che sul piano giuridico fanno venire meno l' esigenza che sta alla base del divieto di annullamento dell' atto amministrativo. queste ragioni possono consistere, oltre che nella espressa previsione legislativa derogatoria, nel tenere principalmente presente che l' art. 24 costituzione riconosce a tutti la tutela dei propri diritti in giudizio; nel considerare che il comportamento della pubblica amministrazione e' uscito fuori dagli schemi legali per cui non puo' dar luogo a un atto amministrativo vero e proprio e quindi non puo' godere del privilegio di essere immune dai poteri del giudice; nel rilevare che l' atto amministrativo e' andato oltre i suoi limiti temporali e spaziali.
art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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