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129013
IDG790601230
79.06.01230 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
foglia raffaele
costituzionalita' del processo del lavoro e rivalutazione dei crediti di lavoro
nota a c. cost. 14 gennaio 1977, n. 13 c. cost. 14 gennaio 1977, n. 14 c. cost. 14 gennaio 1977, n. 15 c. cost. 14 gennaio 1977, n. 16 c. cost. 20 gennaio 1977, n. 43
Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 1, pt. 2, pag. 72-80
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4192; d760; d74493
le sentenze della corte costituzionale relative alla legge 11 agosto 1973, n. 533, a parere dell' a., sottolineano il carattere non neutrale del processo del lavoro, diretto precipuamente ad assicurare una tutela differenziata tra le parti confliggenti. ma sorprende l' intervento della corte in ordine alla decorrenza del diritto alla rivalutazione dei crediti di lavoro da data anteriore all' entrata in vigore della citata legge; in sostanza si e' arrivati ad una declaratoria di irretroattivita', principio cui la stessa corte nega rango costituzionale, ma che poi eleva ad "espressione di civilta' giuridica". la scelta metodologica operata nella sentenza n. 13/77 finisce quindi per equiparare il principio della irretroattivita' ai principi costituzionali, raffrontando ad esso (e non invece a singole norme della costituzione) la disposizione di legge sottoposta al vaglio della corte. osserva inoltre l' a. che le finalita' di riequilibrio economico tra le parti del rapporto di lavoro non possono dirsi realizzate attraverso un meccanismo che si limita a funzionare dal dicembre 1973, trascurando tutte le posizioni creditorie che all' entrata in vigore della nuova disciplina attendevano di essere soddisfatte. tale rilievo trova conferma nella giurisprudenza della corte di cassazione, la quale ha stabilito che la legge sopravvenuta deve essere applicata quando il rapporto giuridico, sebbene pregresso, non abbia ancora esaurito tutti i suoi effetti. in sostanza la norma relativa alla rivalutazione dei crediti di lavoro e' immediatamente applicabile in ogni caso, in quanto opera una presunzione legale di danno da svalutazione, se e in quanto questa si verifichi durante la mora. altra via per giungere a questo risultato e' quella di considerare il credito di lavoro quale credito di valore e non piu' di valuta, onde l' obbligazione del datore di lavoro sarebbe sottratta al principio nominalistico.
art. 429 comma 3 c.p.c. l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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