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| IDG790601232 | |
| 79.06.01232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cappellani paolo
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| trasferimento parziale d' azienda, rapporti di lavoro e disciplina
degli sgravi contributivi
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| nota a pret. catania 29 agosto 1976
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| Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 1, pt. 2, pag. 49-56
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31160; d74
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| l' a. sostiene che nel trasferimento di un ramo particolare dell'
azienda la successione dell' acquirente deve qualificarsi come
successione a titolo particolare, tra i cui effetti occorre
considerare il subingresso nei rapporti derivanti dai contratti di
lavoro. a questo riguardo l' art. 2112 codice civile si configura
quale norma garantistica, che cerca di conciliare la tutela dei
lavoratori con le esigenze della circolazione economica dell'
azienda. cio' significa che la successione nei contratti di lavoro e'
un effetto normativo del trasferimento, poiche' non discende da una
manifestazione negoziale, ma anzi costituisce un vero e proprio
obbligo giuridico. occorre poi valutare se il mantenimento in
servizio dei lavoratori occupati nell' azienda trasferita, in
ossequio al citato art. 2112, possa considerarsi creazione di nuovi
posti lavoro: elemento di fatto nel quale l' art. 1 della legge 4
agosto 1971, n. 589 individua un requisito fondamentale per l'
applicazione dello sgravio contributivo. tale norma fa riferimento al
"personale assunto dopo la data del 31 dicembre 1970" e quindi si
presta sia ad un' interpretazione restrittiva (riferita soltanto alle
prime assunzioni), sia ad altra che estenda il beneficio ai
lavoratori in ogni caso assunti a quella data, anche se
precedentemente occupati in altra azienda. in particolare, dunque, ai
dipendenti di un' impresa dei quali sia avvenuto il passaggio diretto
ad un' altra impresa costituitasi il 1 gennaio 1971, a seguito di un
trasferimento di azienda. a parere dell' a. l' interpretazione
estensiva e' preferibile, non solo in base a considerazioni di ordine
letterale, ma soprattutto per la qualificazione giuridica dei
beneficiari degli sgravi. destinatario del beneficio e' infatti l'
imprenditore che, in qualunque modo, a quella data iniziando,
ristrutturando o ampliando un' attivita' economica, abbia contribuito
al mantenimento dei livelli occupazionali. e non rileva che l'
imprenditore si sia servito di un complesso aziendale acquisito da un
precedente titolare o costituito ex novo.
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| art. 2112 c.c.
l. 4 agosto 1971, n. 589
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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