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129015
IDG790601232
79.06.01232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cappellani paolo
trasferimento parziale d' azienda, rapporti di lavoro e disciplina degli sgravi contributivi
nota a pret. catania 29 agosto 1976
Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 1, pt. 2, pag. 49-56
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31160; d74
l' a. sostiene che nel trasferimento di un ramo particolare dell' azienda la successione dell' acquirente deve qualificarsi come successione a titolo particolare, tra i cui effetti occorre considerare il subingresso nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro. a questo riguardo l' art. 2112 codice civile si configura quale norma garantistica, che cerca di conciliare la tutela dei lavoratori con le esigenze della circolazione economica dell' azienda. cio' significa che la successione nei contratti di lavoro e' un effetto normativo del trasferimento, poiche' non discende da una manifestazione negoziale, ma anzi costituisce un vero e proprio obbligo giuridico. occorre poi valutare se il mantenimento in servizio dei lavoratori occupati nell' azienda trasferita, in ossequio al citato art. 2112, possa considerarsi creazione di nuovi posti lavoro: elemento di fatto nel quale l' art. 1 della legge 4 agosto 1971, n. 589 individua un requisito fondamentale per l' applicazione dello sgravio contributivo. tale norma fa riferimento al "personale assunto dopo la data del 31 dicembre 1970" e quindi si presta sia ad un' interpretazione restrittiva (riferita soltanto alle prime assunzioni), sia ad altra che estenda il beneficio ai lavoratori in ogni caso assunti a quella data, anche se precedentemente occupati in altra azienda. in particolare, dunque, ai dipendenti di un' impresa dei quali sia avvenuto il passaggio diretto ad un' altra impresa costituitasi il 1 gennaio 1971, a seguito di un trasferimento di azienda. a parere dell' a. l' interpretazione estensiva e' preferibile, non solo in base a considerazioni di ordine letterale, ma soprattutto per la qualificazione giuridica dei beneficiari degli sgravi. destinatario del beneficio e' infatti l' imprenditore che, in qualunque modo, a quella data iniziando, ristrutturando o ampliando un' attivita' economica, abbia contribuito al mantenimento dei livelli occupazionali. e non rileva che l' imprenditore si sia servito di un complesso aziendale acquisito da un precedente titolare o costituito ex novo.
art. 2112 c.c. l. 4 agosto 1971, n. 589
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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