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| IDG790601233 | |
| 79.06.01233 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de cristofaro marcello
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| la prestazione di fatto dell' agente abusivo
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| nota a pret. trento 26 marzo 1976
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| Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 1, pt. 2, pag. 10-23
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d3178
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| la sentenza stabilisce che al contratto di agenzia nullo per mancata
iscrizione dell' agente nell' apposito ruolo e' applicabile l' art.
2126 del codice civile; ma per il periodo in cui il rapporto ha avuto
esecuzione il preponente e' obbligato solo in quanto la prestazione
dovuta abbia natura retributiva. l' a., al contrario, sostiene che l'
art. 2126 e' norma eccezionale, la cui applicabilita' per analogia e'
quindi esclusa dall' art. 14 delle preleggi. qualora poi si ammetta
che tale norma e' applicabile al contratto di agenzia sorge il
problema di determinare i limiti in cui l' invalidita' del contratto
non produce effetti. a questo proposito la sentenza afferma che l'
agente ha diritto al pagamento del lavoro eseguito, ma il pretore
avrebbe dovuto negare all' attore la provvigione da lui richiesta per
gli affari che erano stati conclusi dal preponente, in applicazione
dell' art. 1748 codice civile. a parere dell' a. occorre escludere
anche l' ammissibilita' della conversione del contratto di agenzia
nullo in quello atipico di procacciamento di affari, poiche' la
ragione della nullita' consiste nella violazione di una norma
imperativa. risulta evidente, quindi, che la norma destinata a
regolare il caso in esame va ravvisata nell' art. 2231 codice civile,
la cui applicabilita' analogica al rapporto di agenzia e' pienamente
ammissibile. di conseguenza all' attore non poteva essere
riconosciuto il diritto alla retribuzione, neppure per gli affari che
aveva promosso con il suo impegno personale.
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| art. 2126 c.c.
art. 1748 c.c.
art. 2231 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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