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129016
IDG790601233
79.06.01233 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de cristofaro marcello
la prestazione di fatto dell' agente abusivo
nota a pret. trento 26 marzo 1976
Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 1, pt. 2, pag. 10-23
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3178
la sentenza stabilisce che al contratto di agenzia nullo per mancata iscrizione dell' agente nell' apposito ruolo e' applicabile l' art. 2126 del codice civile; ma per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione il preponente e' obbligato solo in quanto la prestazione dovuta abbia natura retributiva. l' a., al contrario, sostiene che l' art. 2126 e' norma eccezionale, la cui applicabilita' per analogia e' quindi esclusa dall' art. 14 delle preleggi. qualora poi si ammetta che tale norma e' applicabile al contratto di agenzia sorge il problema di determinare i limiti in cui l' invalidita' del contratto non produce effetti. a questo proposito la sentenza afferma che l' agente ha diritto al pagamento del lavoro eseguito, ma il pretore avrebbe dovuto negare all' attore la provvigione da lui richiesta per gli affari che erano stati conclusi dal preponente, in applicazione dell' art. 1748 codice civile. a parere dell' a. occorre escludere anche l' ammissibilita' della conversione del contratto di agenzia nullo in quello atipico di procacciamento di affari, poiche' la ragione della nullita' consiste nella violazione di una norma imperativa. risulta evidente, quindi, che la norma destinata a regolare il caso in esame va ravvisata nell' art. 2231 codice civile, la cui applicabilita' analogica al rapporto di agenzia e' pienamente ammissibile. di conseguenza all' attore non poteva essere riconosciuto il diritto alla retribuzione, neppure per gli affari che aveva promosso con il suo impegno personale.
art. 2126 c.c. art. 1748 c.c. art. 2231 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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