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129017
IDG790601234
79.06.01234 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
papaleoni marco
la tutela dei crediti in caso di insolvenza dell' imprenditore nel diritto britannico (profili comparati)
Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 1, pt. 1, pag. 71-78
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d95217; d313; d74493
nel diritto britannico e' lo stato, attraverso l' intervento del redundancy fund, che provvede alla sollecita copertura dei crediti retributivi o contributivi rimasti insoddisfatti per l' insolvenza del datore di lavoro, riservando ad una fase successiva ed eventuale il recupero delle somme erogate. l' a. rileva che nel nostro ordinamento si e' seguito il diverso criterio dell' assoggettamento dei crediti di lavoro alla comune procedura concorsuale, previa attribuzione di speciali criteri preferenziali nella ripartizione dell' attivo, secondo quanto stabilisce la legge 29 luglio 1975, n. 426. in gran bretagna il potere di dare corso al pagamento dei crediti da parte del fund e' attribuito al segretario di stato, con una procedura estremamente semplice che assicura al lavoratore l' immediato reintegro nella posizione economica lesa dall' insolvenza del datore di lavoro. in seguito lo stato agisce per il recupero delle somme anticipate con lo strumento, tipico delle forme di accollo, del subentro del segretario di stato nella stessa posizione del creditore originario: le somme cosi' recuperate sono riservate al redundancy fund per reintegrare il capitale inizialmente uscito.
redundancy payments act 1965 (gran bretagna) employment protection act 1975 (gran bretagna) l. 29 luglio 1975, n. 426 art. 2751 bis c.c. art. 2753 c.c. art. 2754 c.c. art. 2777 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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