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129018
IDG790601235
79.06.01235 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
saija pietro
patrocinio e spese nel processo del lavoro e della previdenza
Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 1, pt. 1, pag. 59-70
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4043; d40420; d4192; d760; d4193; d761
la legge 11 agosto 1973, n. 533 sul processo del lavoro ha introdotto importanti innovazioni nel regime del gratuito patrocinio. l' a. si sofferma in modo particolare sull' abbandono della condizione del "fumus boni iuris" (implicante la probabilita' di esito favorevole) e sull' introduzione della condizione della "non manifesta infondatezza" della domanda. cio' significa che e' stato abbandonato il terreno della probabilita' positiva, cioe' dell' accoglimento, e preferito quello della probabilita' negativa, ossia del rigetto della domanda per infondatezza, ponendo il limite remoto che questa non sia manifesta. in tal modo si e' favorito al massimo il lavoratore per l' esercizio dei suoi poteri giudiziali. nei giudizi previdenziali il lavoratore soccombente non e' assoggettato al pagamento delle spese, a meno che la sua pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria. contrariamente a quella parte della dottrina che interpreta l' infondatezza quale certezza acquisita dal giudice a chiusura dell' istruzione, l' a. ritiene che la "manifesta infondatezza" debba essere solamente verosimile, cioe' plausibile ictu oculi all' inizio del procedimento. inoltre la legge pone come seconda condizione per tollerare la condanna del soccombente alle spese la temararieta' della domanda, poiche' una domanda manifestamente infondata non e' necessariamente anche temeraria.
art. 11 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 152 disp. att. c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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