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| IDG790601235 | |
| 79.06.01235 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| saija pietro
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| patrocinio e spese nel processo del lavoro e della previdenza
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| Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 1, pt. 1, pag. 59-70
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4043; d40420; d4192; d760; d4193; d761
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| la legge 11 agosto 1973, n. 533 sul processo del lavoro ha introdotto
importanti innovazioni nel regime del gratuito patrocinio. l' a. si
sofferma in modo particolare sull' abbandono della condizione del
"fumus boni iuris" (implicante la probabilita' di esito favorevole) e
sull' introduzione della condizione della "non manifesta
infondatezza" della domanda. cio' significa che e' stato abbandonato
il terreno della probabilita' positiva, cioe' dell' accoglimento, e
preferito quello della probabilita' negativa, ossia del rigetto della
domanda per infondatezza, ponendo il limite remoto che questa non sia
manifesta. in tal modo si e' favorito al massimo il lavoratore per l'
esercizio dei suoi poteri giudiziali. nei giudizi previdenziali il
lavoratore soccombente non e' assoggettato al pagamento delle spese,
a meno che la sua pretesa non sia manifestamente infondata e
temeraria. contrariamente a quella parte della dottrina che
interpreta l' infondatezza quale certezza acquisita dal giudice a
chiusura dell' istruzione, l' a. ritiene che la "manifesta
infondatezza" debba essere solamente verosimile, cioe' plausibile
ictu oculi all' inizio del procedimento. inoltre la legge pone come
seconda condizione per tollerare la condanna del soccombente alle
spese la temararieta' della domanda, poiche' una domanda
manifestamente infondata non e' necessariamente anche temeraria.
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| art. 11 l. 11 agosto 1973, n. 533
art. 152 disp. att. c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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